tenuta e revisione delle liste

La tenuta delle liste elettorali dei cittadini aventi diritto al voto (il cd. corpo elettorale) è minuziosamente e rigidamente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, normativa statale cui fa necessario rinvio l'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19. 
 
Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non ricadono in una delle cause di esclusione previste dalla legge (articolo 2 del citato d.P.R.).
 
Spetta ai comuni, tramite il responsabile dell'ufficio elettorale che agisce in veste di Ufficiale elettorale (articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in combinato disposto con l'articolo 4 bis, comma 2, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223), la tenuta e la revisione delle liste elettorali.
 
Tutte le controversie relative alla iscrizione (ovvero cancellazione) nelle liste elettorali rientrano nella giurisdizione della magistratura ordinaria e non di quella amministrativa in quanto l’iscrizione nelle liste elettorali costituisce un diritto soggettivo del cittadino.
 
I ricorsi avverso le decisioni dell'Ufficiale elettorale comunale sono presentati alla Commissione elettorale circondariale, contro le cui decisioni è ammesso il ricorso in Corte d’appello.
 
L’aggiornamento delle liste elettorali si effettua con revisioni semestrali (articolo 7); in occasione di tornate elettorali l'Ufficiale elettorale deve in ogni caso provvedere alle variazioni nei tempi stabiliti dalla legge. Tra l’una e l’altra revisione non sono ammesse variazioni alle liste elettorali, se non per le cause espressamente previste (articolo 32 e successivi).
 
Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia solo per fini espressamente previsti dalla legge (articolo 51, comma 5, del d.P.R. 223/1967), tra le quali è compresa la finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo.
 
Le liste sono "fonti pubbliche", e quindi utilizzabili ai fini della propaganda elettorale anche senza il consenso degli interessati (Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento 6 marzo 2014, n. 107, par. 5).
 
Nessuna disposizione del nostro ordinamento legittima il riconoscimento da parte degli enti locali dell'elettorato attivo e passivo ai cittadini extracomunitari nelle elezioni circoscrizionali (in tal senso Consiglio di Stato – Sezioni I e II, parere 6 luglio 2005, n. 11074/04).
 

 



normativa

  • DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196 - Articoli 62-65 >
    codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.. *
  • UNIONE EUROPEA REGOLAMENTO 2016/679/CE del 27 aprile 2016 >
    regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

circolari

  • MINISTERO DELL'INTERNO 5 agosto 1999, n. 15 >
    indicazione dello stato di nascita nei documenti d’identità dei cittadini italiani nati in comuni ceduti dall’Italia ad altri Stati in base al trattato di pace e nelle certificazioni anagrafiche

altra documentazione

  • CONSIGLIO DI STATO - I Sezione - 13 gennaio 1988, n. 2343/87 >
    impossibilità, dopo la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, di introdurre variazioni alle liste elettorali e di sospendere la consegna dei certificati elettorali a chi abbia perso, a seguito di sentenza, il diritto di voto
  • CONSIGLIO DI STATO - II Sezione - 28 luglio 2004, n. 8007 >
    Regione Emilia-Romagna; quesito sull’ammissibilità all’elettorato attivo e passivo, nelle circoscrizioni comunali, degli stranieri extracomunitari residenti (articoli 8 e 17 D.Lgs 267/00 ed articolo 50 Statuto Comune di Forlì)

giurisprudenza

  • CORTE COSTITUZIONALE, 12-23 marzo 1970, n. 47 >
    è dichiarata la illegittimità costituzionale degli articoli 7, secondo comma, 11 (successivamente sostituito dall’articolo 1 della legge 40/1979 e dall’articolo 6 della legge 15/1992) quinto comma, e 31, primo comma del d.P.R. 223/1967, nella parte in cui dispongono che l’acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell’articolo 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 19 febbraio 1982, n. 129 >
    ai sensi dell’articolo 40 del d.P.R. 223/1967, l’autenticazione delle liste elettorali da parte del presidente della Commissione elettorale circondariale risulta dalla firma apposta alla fine della lista stessa, cosicchè nessuna invalidità dell’atto può essere collegata alla mancanza della firma su ciascun foglio quando il contenuto del documento non risulti altrimenti alterato
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 13 marzo 1993, n. 3036 >
    nel caso di perdita del diritto di voto, conseguente a una condanna penale con interdizione temporanea dei pubblici uffici, è applicabile il principio del "favor rei", di cui all’articolo 2, terzo comma, del codice penale, cosicchè l’eventuale beneficio della sospensione condizionale della pena accessoria non può essere rimosso per effetto del disposto di cui al secondo comma dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, secondo il quale la sospensione condizionale della pena non ha effetto rispetto alla privazione del diritto di elettorato
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 9 giugno 1994, n. 5639 >
    ai sensi degli articoli 4 e 32 del T.U. 223/1967 sussiste un rapporto di condizionamento tra l’iscrizione all’anagrafe comunale e l’iscrizione nelle liste elettorali e un rapporto di conseguenzialità tra la perdita della residenza nel comune e la cancellazione dalle liste elettorali. Legittimamente sono esclusi dalle liste elettorali non solo coloro che hanno trasferito la residenza in altro comune o all’estero, ma anche coloro di cui sia stata accertata l’irreperibilità attraverso le operazioni del censimento generale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 23 marzo 2004, n. 1542 >
    la materia concernente la disciplina del diritto di elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali esula dall’ambito delle operazioni elettorali vere e proprie e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario
  • CORTE DI CASSAZIONE - Sezioni civili - I Sezione - 17 gennaio 2006, n. 788 >
    è conforme ai principi della Costituzione e della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali la previsione della cancellazione dalle liste elettorali del condannato all’ergastolo conseguente alla interdizione perpetua dai pubblici uffici (articolo 32, T.U. 223/1967; articoli 28 e 29 c.p.)
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Sardegna – II Sezione - 19 maggio 2006, n. 994 >
    nell’intervallo tra il primo e il secondo turno non sono ammesse variazioni alle liste elettorali (fattispecie relativa a un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti in cui, a seguito di sentenza del TAR, il risultato elettorale è stato di parità tra due candidati sindaci con conseguente necessità, in base alla normativa statale, di procedere a un turno di ballottaggio)

per approfondire

 
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