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azione popolare

Qualsiasi elettore del comune o chiunque vi abbia interesse, così come il prefetto, può promuovere la decadenza dell'amministratore locale dalla carica ricoperta attraverso la cosidetta azione popolare, da esperirsi davanti al tribunale civile (articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Inoltre, qualsiasi elettore del comune o chiunque vi abbia interesse, così come il prefetto, può impugnare, entro 30 giorni, le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal consiglio comunale, sempre innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 82 del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570). Ad entrambi i tipi di controversie si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 (rispettivamente articolo 70, comma 3, del decreto legislativo 267/2000 e articolo 82, comma 3, del  d.P.R. 570/1960).

 

L'articolo 22 del decreto legislativo 150/2011 prevede che le azioni popolari sono regolate dal rito sommario di cognizione e che la controversia è trattata in ogni grado di giudizio in via d'urgenza. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio partecipa il pubblico ministero. Le parti possono stare in giudizio personalmente e gli atti processuali sono esenti da ogni tassa, imposta e spesa di cancelleria.

 

Poichè in materia di azioni popolari sono intervenuti dapprima il decreto legislativo 267/2000 e poi il decreto legislativo 150/2011 che hanno però sostanzialmente riprodotto i contenuti delle precedenti norme abrogate, nella trattazione di questa materia si è tenuto conto, in quanto ancora attuali e compatibili con la nuova disciplina, delle interpretazioni intervenute in vigenza delle norme del d.P.R. 570/1960. La giurisprudenza, tra gli altri, ha elaborato i seguenti due principi:

- nei giudizi relativi ad azioni popolari il comune non è parte e, conseguentemente, non è legittimato ad impugnare le sentenze;

- per l'esercizio dell'azione popolare non sussiste un termine di decadenza legato alla pubblicazione della delibera consiliare di convalida degli eletti.



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