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commissione elettorale comunale e commissione elettorale circondariale

Il consiglio comunale, nella sua prima seduta (articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale, presieduta dal sindaco e composta da tre componenti effettivi e tre supplenti (decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, articolo 12); nella votazione, ogni consigliere può esprimere un solo nome ed è obbligatoria la presenza della minoranza.
La commissione rientra tra quelle indispensabili ai fini istituzionali del comune e, quindi, non può essere soppressa dall’ente locale (Ministero dell’interno, circolare 21 luglio 1999, n. 156). La cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la contestuale cessazione da componente la commissione né, nel caso, è applicabile il principio della prorogatio (Consiglio di Stato – V Sezione, 28 gennaio 1972, n. 51). Il Consiglio di Stato ha anche precisato (Adunanza generale, parere 31 agosto 1967, n. 969) che il consiglio comunale non può procedere alla elezione di un nuovo componente in sostituzione di quello, effettivo o supplente, cessato anzitempo, ma procede alla rinnovazione totale dell’organo quando il numero complessivo dei componenti effettivi e supplenti in carica è tale da non consentire la regolare costituzione del collegio.
Compito della commissione elettorale comunale è quello di provvedere alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. La stessa provvede alla nomina degli scrutatori tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione (legge 8 marzo 1989, n. 95, articolo 6). La legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 stabilisce che gli scrutatori, preferibilmente devono essere scelti tra coloro che non hanno un contratto di occupazione continuativa (articolo 22, comma 2). 
La commissione elettorale circondariale è invece costituita, con decreto del Presidente della Corte d’appello, in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, ed è composta da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di cui, sia per gli effettivi che per i supplenti, uno nominato dal prefetto e tre eletti dal consiglio provinciale con voto limitato (articoli 21 e successivi del d.P.R. 223/1967). Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti possono essere costituite delle sottocommissioni (articolo 25 del d.P.R. 223/1967) che svolgono le stesse funzioni della commissione, salvo che il presidente non disponga diversamente (Consiglio di Stato – V Sezione, 17 luglio 2000, n. 3923; T.A.R. Friuli – Venezia Giulia, 3 aprile 1997, n. 282). I componenti devono astenersi obbligatoriamente dalle sedute nei casi previsti; i supplenti possono partecipare alle sedute solo in assenza degli effettivi e, per i componenti di nomina del consiglio provinciale, la supplenza non può essere promiscua (Consiglio di Stato – V Sezione, 19 dicembre 1980, n. 989). La presenza di tutti i componenti può sanare le irregolarità di convocazione (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 11 febbraio 1986, n. 3), che deve avvenire in forma scritta (T.A.R. Sicilia – Catania, 30 luglio 1985, n. 972).
Le commissioni elettorali circondariali originariamente erano presiedute da un magistrato; con l’entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, tale competenza è stata trasferita ai prefetti o loro delegati (Ministero dell’interno, circolare 9 aprile 1998, n. 17).

La commissione elettorale circondariale esamina le operazioni compiute dall'Ufficiale elettorale comunale nella formazione delle liste elettorali, decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del d.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto (articoli 32 bis, 32 ter e 33 del d.P.R. 223/1967).

La commissione elettorale circondariale è inoltre competente all'esame e all'ammissione delle candidature nelle elezioni comunali e circoscrizionali (articoli 21, 34 e 35 della l.r. 19/2013).

Le deliberazioni delle commissioni circondariali soggiaciono al potere di autotutela, che, nel caso di provvedimenti di ammissione e ricusazione di candidati e liste, può essere esercitato fino alla pubblicazione dei manifesti con i candidati (Consiglio di Stato – V Sezione, 24 marzo 1972, n. 218).
Per quanto riguarda le indennità di presenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'incarico di componente della commissione e sottocommissione elettorale circondariale è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute.



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