adunanza dei presidenti di sezione e adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali

Nei comuni con un'unica sezione elettorale le operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Ufficio elettorale della sezione.

In tutti gli altri comuni l'Ufficio competente all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti è l'Adunanza dei presidenti di sezione, composta come segue:

- nei comuni con un numero di sezioni elettorali compreso fra 2 e 5, è composta da tutti i presidenti degli uffici di sezione delle rispettive sezioni;

- nei comuni che hanno più di 5 sezioni elettorali, è composta dai presidenti degli uffici delle prime 5 sezioni (articolo 24, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).

La presidenza dell'Adunanza è sempre attribuita al presidente della prima sezione; inoltre, in caso di impedimento di un presidente, lo stesso verrà sostituito dal rispettivo vicepresidente (articolo 24, comma 3, l.r. 19/2013).

L'Adunanza dei presidenti è validamente costituita con l'intervento della metà più uno dei componenti, compreso il presidente (articolo 24, comma 4, l.r. 19/2013).

L'Adunanza dei presidenti si riunisce nella sede del comune e, per i compiti di segreteria e per tutte le operazioni di sua competenza, si avvale dell'ufficio elettorale del comune (articolo 24, comma 5, l.r. 19/2013). I delegati delle liste dei candidati possono designare presso l'Adunanza due rappresentanti, uno effettivo e uno supplente (articolo 26, comma 1, l.r. 19/2013).

I rappresentanti di lista hanno diritto ad assistere alle operazioni dell'Adunanza dei presidenti di sezione e di chiedere la verbalizzazione di eventuali dichiarazioni e contestazioni (articolo 26, comma 4, l.r. 19/2013).

Per i compensi spettanti ai componenti dell'Adunanza dei presidenti di sezione si veda la voce "Spese del procedimento elettorale" di questa banca dati.

Terminate le operazioni di assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti, qualora dal verbale dell'Adunanza dei presidenti di sezione risultino evidenti errori materiali di calcolo o di trascrizione dei risultati dello scrutinio, l'Adunanza stessa provvede ad apportare le necessarie rettifiche e a correggere eventualmente il risultato delle elezioni, fino alla pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio riguardante i proclamati eletti (articolo 70, commi 2 e 3, l.r. 19/2013).

Anche nelle elezioni circoscrizionali l'Adunanza dei presidenti di sezione è l'Ufficio competente all'assegnazione dei seggi e alla proclamazione degli eletti. L'Adunanza dei presidenti di sezione per le elezioni circoscrizionali è composta da un numero di presidenti corrispondente al numero delle circoscrizioni di decentramento comunale. Fanno parte dell'Adunanza i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con il numero di sezione più alto in ciascuna circoscrizione. Svolge le funzioni di presidente, il presidente dell'ufficio di sezione appartenente alla circoscrizione con il numero di abitanti più alto (articolo 25, comma 1, l.r. 19/2013).



normativa

circolari

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - Adunanza plenaria - 23 febbraio 1979, n. 7 >
    gli organi temporanei abilitati a dichiarare i risultati finali del procedimento elettorale non hanno legittimazione alla lite poiché privi, per la loro posizione di neutralità, di un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento dei loro atti e delle loro operazioni

per approfondire

 
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