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raccolta e autenticazione delle sottoscrizioni

Ogni lista di candidati deve essere sottoscritta da un determinato numero di elettori indicato dalla legge. Nel Friuli Venezia Giulia la materia è disciplinata dall’articolo 28 della legge regionale 19/2013.

 

In Friuli Venezia Giulia Non è richiesta la sottoscrizione delle liste per i comuni con popolazione fino a 999 abitanti.
 

In materia elettorale si deve applicare il principio della "strumentalità delle forme” secondo cui l’invalidità delle operazioni può essere ravvisata solo quando manchino elementi essenziali che impediscano il raggiungimento dello scopo al quale è prefigurato il singolo atto. Le mere irregolarità, dalle quali non derivano pregiudizio per le garanzie né compressione della libera espressione del voto, non possono comportare l’annullamento delle operazioni (Consiglio di Stato - Sezione V - 9 aprile 2015, n. 1818).

 

I sottoscrittori delle liste di candidati devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. La qualità di elettore è comprovata dal certificato di iscrizione nelle liste elettorali; i certificati di iscrizione alle liste elettorali devono essere allegati alle sottoscrizioni. I sottoscrittori non possono essere candidati della lista che sottoscrivono (articolo 28, comma 2, della legge regionale 19/2013). Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei pubblici ufficiali indicati nell’articolo 23, comma 7, della legge regionale 17/2007 nell'ambito del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, con le modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

La mancanza o la irregolarità dell’autenticazione delle firme dei sottoscrittori comporta la nullità insanabile dell’atto di presentazione (Consiglio di Stato – V Sezione, 29 giugno 1979, n. 470). L’autenticazione deve essere effettuata indicando data, luogo e qualifica dell’autenticatore.

 

Per la raccolta delle sottoscrizioni è legittimo l’uso di modelli non ufficiali (Consiglio di Stato – V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732), ma, per essere legittima, è essenziale che tale raccolta non avvenga su fogli mobili, privi del contrassegno di lista e del nome dei candidati (Consiglio di Stato – V Sezione, 30 giugno 1995, n. 965).
Legittimamente viene esclusa una lista presentata da un numero di sottoscrittori superiore a quello massimo fissato dalla legge (T.A.R. Abruzzo – Pescara, 25 giugno 1993, n. 334).

 

Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al 90° giorno antecedente il termine finale per la presentazione delle candidature.

 

Unitamente alla lista dei candidati alle elezioni comunali deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura (articolo 29 della legge regionale 19/2013). Ogni candidato firma anche una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 attestante l’insussistenza di cause di incandidabilità, un tempo previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 55/1990, poi dall’articolo 58 del d.lgs. 267/2000 ed ora disciplinate dall’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235. La mancanza della dichiarazione di accettazione comporta l’esclusione del candidato (Consiglio di Stato – V Sezione, 17 maggio 1996, n. 574). L’affermazione di fatti non veri nella dichiarazione di accettazione della candidatura è punita con la reclusione (articolo 87-bis del d.P.R. 570/1960).

 

La firma del candidato deve essere autenticata nei modi indicati dalla legge; la mancanza dell’autenticazione comporta l’esclusione del candidato dalla lista. Al proposito è stato evidenziato che nel procedimento elettorale, per le sue specialità e specificità garantite da una rigida e garantistica normativa, non sono applicabili le norme in materia di semplificazione documentale e di autocertificazione.
Allorché un soggetto acquisti il diritto all’elettorato per compimento del 18° anno di età il giorno delle elezioni, può presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura apponendovi la propria sottoscrizione, seppur ancora minorenne, senza necessità di sottoscrizione del genitore. Ciò in quanto l’attribuzione del diritto alla eleggibilità, con il compimento del 18° anno di età il giorno delle elezioni, implica anche la potestà di compiere tutti gli atti prodromici e necessari a concretizzare il diritto di elettorato passivo (sentenza del T.A.R. Sicilia – Palermo 12 ottobre 2000, n. 1798).
Nulla osta a che un candidato, se ricopre uno degli uffici indicati dalla legge, autentichi la dichiarazione di accettazione di un altro candidato (Consiglio di Stato – V Sezione, 14 dicembre 1971, n. 1460).
Più liste di candidati possono presentare lo stesso candidato alla carica di sindaco; pertanto il candidato alla carica di sindaco deve, a sua volta, presentare una convergente dichiarazione di collegamento (articolo 29, comma 2, lettera e), della legge regionale 19/2013).

 

In occasione dell’eventuale ballottaggio, il candidato alla carica di sindaco (nei soli comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) può estendere tali collegamenti anche ad altre liste, ma è necessaria una dichiarazione di convergenza da parte dei rappresentanti di tutte le liste o gruppi, compresi quelli con cui era avvenuto il collegamento al primo turno (articolo 16, comma 4, della legge regionale 19/2013).

 

Per quanto riguarda la dichiarazione di collegamento per il turno di ballottaggio va sottolineato che il termine per la presentazione della dichiarazione (ore 12.00 del sabato successivo alla prima votazione, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge regionale 19/2013) è perentorio. Inoltre, se all’atto della presentazione della lista non è stato indicato quale delegato sia effettivo e quale supplente, entrambi possono sottoscrivere la dichiarazione di collegamento (Consiglio di Stato – V Sezione, 18 giugno 1996, n. 731).

 

I riferimenti agli abrogati articoli 15, comma 1, della legge 55/1990 e 58 del d.lgs. 267/2000 sono da intendersi alle equivalenti disposizioni in materia di incandidabilità disciplinate dall’articolo 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235.



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