ammissione, ricusazione e rinuncia alla candidatura

La competenza a decidere sull’ammissione ovvero sulla ricusazione delle liste, nonché delle singole candidature, è della Commissione elettorale circondariale (articolo 21 della legge regionale 19/2013). La legge disciplina dettagliatamente i compiti di tale Ufficio, che ha la possibilità di consentire, dandone apposita comunicazione ai delegati, la regolarizzazione di errori non insanabili.

 

Costituisce principio generale dell’ordinamento che le nullità siano esplicitamente previste dalla legge; in tema di operazioni elettorali, il principio si ricollega ai principi specifici della materia, che, proprio perché ispirati ad un rigido formalismo, richiedono che le sanzioni idonee a determinare l’esclusione delle liste dalla competizione elettorale o ad invalidare i risultati per vizi delle operazioni elettorali siano chiaramente individuate dalla legge (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 17 dicembre 1996, n. 24).


Le deliberazioni della Commissione elettorale circondariale sottostanno alla regola del potere di autotutela, che può essere esercitato fino al momento di pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali (Consiglio di Stato - V Sezione, 18 marzo 2004, n. 1432); il loro annullamento non comporta l’annullamento dell’intero procedimento elettorale, che dovrà riprendere a partire dal primo atto viziato (Consiglio di Stato - V Sezione, 19 dicembre 1980, n. 989).


È legittima la delega dell’esame e dell’ammissione delle liste alla Sottocommissione elettorale circondariale (T.A.R. Friuli – Venezia Giulia, 3 aprile 1997, n. 282) È illegittima la decisione assunta dalla Commissione elettorale circondariale con la partecipazione di un componente sottoscrittore di una lista (T.A.R. Abruzzo – Pescara, 5 novembre 1993, n. 537).


L’illegittima ammissione di una lista comporta l’annullamento delle elezioni (Consiglio di Stato - V Sezione, 10 maggio 1999, n. 535). Ragioni di celerità escludono l’obbligo di dare comunicazione dell’avvio del procedimento di annullamento dell’atto di ammissione di una lista (Consiglio di Stato - V Sezione, 29 gennaio 1996, n. 111).


Rientra nei compiti della Commissione elettorale circondariale l’indagine sull’effettiva ora di presentazione della lista (T.A.R. Marche, 24 gennaio 1979, n. 38). È legittima l’esclusione di una lista che presenta un numero di sottoscrittori superiore a quello fissato dalla legge (T.A.R. Abruzzo – Pescara, 25 giugno 1993, n. 334) e l’esclusione di un candidato per la mancanza della dichiarazione di non trovarsi in una situazione di incandidabilità (Consiglio di Stato - V Sezione, 17 maggio 1996, n. 574). Infine, è ammissibile la regolarizzazione del contrassegno ricusato dalla Commissione elettorale circondariale.


In applicazione delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, c.d. Codice del processo amministrativo, i provvedimenti adottati dalle Commissioni elettorali circondariali immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale sono impugnabili davanti al Tribunale amministrativo regionale.


Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di tre giorni dalla pubblicazione, che può avvenire anche mediante affissione, o dalla comunicazione degli atti impugnati. Per il deposito del ricorso si deve anche tener conto degli orari di apertura delle segreterie del T.A.R. e del Consiglio di Stato, come disciplinati dall’articolo 4 dell’allegato 2 del decreto legislativo 104/2010.
Per il ricorso non è necessario il patrocinio di un avvocato. Gli atti processuali sono redatti in carta libera e sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale. Gli atti diversi da quelli sopra indicati sono impugnati alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all’atto di proclamazione degli eletti. L’eventuale ricorso in appello può essere presentato al Consiglio di Stato nel termine di due giorni dalla pubblicazione della sentenza. Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni previste per il giudizio davanti al T.A.R..

 

La legge regionale 19/2013 ha disciplinato l’istituto della rinuncia alla candidatura già sottoscritta, prevedendo che, affinché la rinuncia alla candidatura alla carica di consigliere comunale produca effetti sulla composizione delle liste e ferma restando la validità delle sottoscrizioni raccolte, questa deve essere presentata dal candidato alla segreteria del comune entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, con una dichiarazione sottoscritta e autenticata (articolo 33, comma 1, della legge regionale 19/2013).
L’atto di rinuncia alla candidatura dovrà, quindi, essere allegato alla dichiarazione di presentazione delle candidature. Qualora la rinuncia non venga presentata ai soggetti indicati oppure venga presentata oltre il termine sopraindicato, il candidato rimarrà compreso nella lista, potendo eventualmente astenersi dal partecipare alla competizione elettorale o rinunciare all’eventuale elezione.
Se, per effetto di una rinuncia, il numero dei candidati di una lista scende sotto il minimo previsto, la lista viene esclusa (articolo 34, comma 2, della legge regionale 19/2013).

 

È stata esclusa la possibilità di rinunciare alla candidatura per i candidati alla carica di sindaco ammessi al ballottaggio (Ministero dell’interno, circolare 15 giugno 1993, n. 118), cosicché è legittima la decisione del Prefetto di procedere alla votazione di ballottaggio anche in presenza di espressa rinuncia ufficializzata da entrambi i candidati (T.A.R. Calabria – Catanzaro - I Sezione, 26 ottobre 2004, n. 2001).



normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Marche - Ancona - 24 gennaio 1979, n. 38 >
    rientra nei compiti della Commissione elettorale circondariale l’indagine sull’effettiva ora di presentazione di una lista. La mancata chiusura, allo spirare del termine di legge, della parte della stanza adibita alla ricezione delle liste non rende illegittima la successiva esclusione di una di queste. È legittimo l’operato del funzionario incaricato che riceve una lista verbalizzando la tardività della presentazione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 13 giugno 1980, n. 581 >
    la verifica demandata alla Commissione elettorale circondariale, in sede di ammissione delle candidature, è di ampio contenuto e trascende il mero controllo della documentazione presentata. Spetta alla Commissione verificare la perfetta rispondenza tra la documentazione prodotta e la lista. L’iniziativa di accertamento ed eventuale sanatoria dei vizi formali, da parte della Commissione, è autonoma e non necessariamente subordinata all’iniziativa dei delegati di lista
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 19 dicembre 1980, n. 989 >
    l'annullamento della deliberazione della Commissione elettorale circondariale, riunita in composizione illegitima, di ammissione ed esclusione delle liste non comporta la rinnovazione dell'intero procedimento elettorale, che dovrà invece riprendere a partire dall'atto più remoto risultato viziato
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Molise - Campobasso - 30 gennaio 1993, n. 5 >
    pena l'alterazione della par condicio tra le liste e i candidati, il riesame che la Commissione elettorale circondariale svolge nel secondo giorno di adunanza è limitato alla valutazione di elementi probatori, o di quegli elementi (come il contrassegno) che non incidono direttamente sull'aspetto soggettivo della lista presentata
  • CONSIGLIO DI STATO - Adunanza plenaria - 17 dicembre 1996, n. 24 >
    costituisce principio generale dell'ordinamento che le nullità siano esplicitamente previste dalla legge, in tema di operazioni elettorali, il principio si ricollega ai principi specifici della materia che, proprio perché ispirati a un rigido formalismo, richiedono che le sanzioni idonee a determinare l'esclusione di liste dalla competizione elettorale o a infirmare i relativi risultati per vizi delle operazioni elettorali siano chiaramente individuate nella legge
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Friuli-Venezia Giulia - Trieste - 3 aprile 1997, n. 282 >
    è legittima la delega, da parte della Commissione elettorale circondariale, alla Sottocommissione, organismo previsto in legge, di funzioni amministrative e, in particolare, dell'esame delle liste e dell’ammissione delle candidature. Legittimamente la Sottocommissione elettorale circondariale esclude dalla lista i nominativi dei candidati che non hanno dichiarato di versare in alcuna delle condizioni di incandidabilità
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 10 maggio 1999, n. 535 >
    l'illegittima ammissione di una lista (nel caso di specie annullamento da parte del TAR del provvedimento di ricusazione da parte della Sottocommissione circondariale) comporta l'annullamento delle elezioni ed il loro rifacimento
  • CONSIGLIO DI STATO - Adunanza plenaria - 30 novembre 1999, n. 23 >
    non necessariamente il mancato deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista, essendo nei poteri del segretario comunale acquisirli anche dopo lo spirare del termine ultimo per la presentazione delle liste e fino al momento della trasmissione degli atti alla Commissione elettorale circondariale ed essendo nei poteri della Commissione stessa disporne l’acquisizione entro un termine fissato
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 15 giugno 2000, n. 3338 >
    nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, la partecipazione alle elezioni di un candidato sindaco in situazione di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154, a differenza di quanto avviene per il candidato sindaco in situazione di incandidabilità ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, non integra una causa di invalidità che potrà trasmettersi alle fasi successive del procedimento
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Friuli-Venezia Giulia - Trieste - I Sezione - 23 luglio 2002, n. 582 >
    il formalismo del procedimento elettorale garantisce le esigenze pubblicistiche delle consultazioni elettorali e assicura una rigorosa par condicio tra le liste e i candidati. Gli atti di presentazione delle candidature, come quelli di accettazione, sono contraddistinti da formalità non surrogabili e soggetti a termini perentori. Non spetta alla Commissione elettorale circondariale alcuna attività accertativa o istruttoria, nemmeno nel caso di asserite negligenze operative del Comune nella predisposizione della documentazione
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Calabria - Catanzaro - I Sezione - 26 ottobre 2004, n. 2001 >
    la rinuncia alla candidatura può interferire con il corso del procedimento elettorale solo se fatta nel rispetto dei termini e delle forme di legge (scadenza del termine per la presentazione delle candidature e autenticazione delle sottoscrizioni). Legittimamente il Prefetto dà corso al turno di ballottaggio pur in presenza di espressa rinuncia alla candidatura ufficializzata da entrambi i contendenti
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 20 marzo 2006, n. 1437 >
    nel caso di illegittima ammissione di liste bisogna tener conto della consistenza numerica dei voti espressi a loro favore che, se non è tale da alterare in modo rilevante la posizione da loro conseguita, porta all’esercizio del potere di correzione dei risultati elettorali anziché del loro integrale annullamento
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 23 agosto 2006, n. 4948 >
    ai sensi dell'articolo 58, comma 4, del T.U. 267/2000 è nulla l'elezione di un candidato che si trova nelle condizioni di incandidabilità elencate al comma 1 del medesimo articolo. La sanzione di nullità travolge la sola elezione del candidato e non produce ulteriori conseguenze invalidanti sulle operazioni elettorali
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 6 aprile 2007, n. 1553 >
    nel caso di illegittima ammissione di una lista, il giudice può decidere l'annullamento delle operazioni o la correzione dei risultati. La seconda alternativa è consentita nei casi in cui sia certo, o altamente probabile, che, in mancanza della lista illegittimamente ammessa, la distribuzione dei seggi tra le diverse liste avrebbe avuto un esito univoco
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 18 dicembre 2009, n. 8367 >
    non è ammissibile la presentazione di un certificato cumulativo a mezzo fax e non in originale. La loro produzione in originale può avvenire anche in un momento successivo alla presentazione e fino al 26esimo giorno ante, su richiesta della Commissione elettorale circondariale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 28 novembre 2008, n. 5911 >
    è illegittima l’esclusione di una lista perché sugli “atti separati” non è riportata l’indicazione del luogo e della data di nascita del candidato sindaco, quando il modello principale contiene tutte le indicazioni prescritte dalla legge
  • CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA - 7 aprile 2011, n. 298 >
    è legittima l’ammissione di una lista la cui presentazione è avvenuta solo per superare i quorum previsti dalla legge per la validità delle elezioni nei comuni nei quali è stata presentata una sola candidatura. Ciò in quanto l’esame per l’ammissione si limita al controllo formale della regolarità della documentazione prodotta e non delle ragioni che sorreggono la presentazione di una lista
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 17 aprile 2012, n. 2202 >
    il ricorso elettorale proposto ex articolo 129 del d.lgs. 104/2010 (c.p.a.) deve essere non solo notificato ma anche depositato entro tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti lesivi
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 17 aprile 2012, n. 2205 >
    la Commissione elettorale circondariale non può sottrarsi al potere-dovere di procedere in ogni caso alla verifica della legittimità della presentazione della lista, specie quando siano stati forniti adeguati elementi di prova della sua illegittima presentazione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 28 aprile 2012, n. 2485 >
    è legittima l’esclusione della candidatura a consigliere comunale di un soggetto incorso nella causa di incompatibilità (rectius incandidabilità) di cui all’articolo 58, comma 1, lettera c), del d.lgs. 267/2000 in relazione alla condanna riportata, per effetto di sentenza definitiva, ai reati di tentata truffa aggravata, falso ideologico commesso da privati in atto pubblico e abuso d’ufficio
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 9 maggio 2014, n. 2388 >
    è legittima l’esclusione di una lista perché i suoi candidati, invece della dichiarazione di insussistenza delle cause di incandidabilità ex articolo 10 del decreto legislativo 235/2012, hanno richiamato l’abrogato articolo 58 del d.lgs. 267/2000. In questo caso, la dichiarazione risulta priva di un elemento essenziale in relazione alla insussistenza delle cause di incandidabilità, in quanto da un lato, non consente di ricomprendere le ulteriori ipotesi ostative alla candidatura previste dall’articolo 10 del d.lgs. 235/2012, dall’altro, vanifica la responsabilità penale che assume il dichiarante ai sensi dell’articolo 76 del T.U. 445/2000
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Calabria - Catanzaro - II Sezione - 8 maggio 2015, n. 934 >
    in materia elettorale la particolare celerità del sub procedimento di presentazione delle candidature e di esame delle stesse non consente lo svolgimento di supplementi di istruttoria da parte delle Commissioni elettorali e non consente di pervenire ad una sorta di sanatoria basata su ricostruzioni postume, fondate su procedimenti induttivi o deduttivi, che determinerebbero una inamissibile violazione del procedimento elettorale, predeterminato dalla legge anche quanto a tempi, modi e forme
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 26 maggio 2015, n. 2910 >
    in materia elettorale il soccorso istruttorio prestato dall’Ufficio elettorale è ammissibile in tutti i casi in cui l’irregolarità sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto dell’amministrazione, errore scusabile e comunque se la regolarizzazione non comporta indagini istruttorie e approfondimenti incompatibili con i tempi del procedimento elettorale e con il rispetto del termine massimo di presentazione delle candidature
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Lazio - Roma - Sezione Seconda Bis - 13 maggio 2016, n. 5729 >
    il Segretario comunale, che riceve gli atti delle candidature, è l’organo di filtro e di trasmissione della documentazione alla Commissione elettorale ed è tenuto a curare la regolarità degli atti. Non spettano al Segretario altri ulteriori compiti; la Commissione elettorale poi, verifica le candidature ed il numero delle firme dei sottoscrittori, non essendo neanche tenuta a sanare le eventuali precedenti omissioni
  • CONSIGLIO DI STATO - III Sezione - 18 maggio 2016, n. 2068 >
    è legittima l’esclusione di una candidatura perché manca il certificato elettorale. Sussiste un preciso onere di diligenza in capo all’interessato che consiste nell’attivarsi tempestivamente per richiedere il certificato ed esserne in possesso entro il termine prescritto
  • CONSIGLIO DI STATO - III Sezione - 23 maggio 2016, n. 2123 >
    l’erroneo riferimento alle cause di incandidabilità già previste dall’abrogato articolo 58 del d.lgs. n. 267/2000, anziché a quelle disposte dall’articolo 10 del d.lgs. n. 235/2012, non può assurgere a carenza sostanziale e, dunque, ad effettiva ed insanabile carenza delle predette dichiarazioni. Si tratta infatti di una mera irregolarità formale
  • CONSIGLIO DI STATO - III Sezione - 23 maggio 2016, n. 2126 >
    è legittima l’esclusione di una lista perché tutti i candidati hanno presentato una dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità riferita all’abrogato articolo 58 del d.lgs. 267/2000. L’ammissibilità di una integrazione documentale in omaggio all’interesse pubblico alla più ampia partecipazione alle elezioni trova un limite invalicabile nel rispetto dei tassativi termini di legge (26esimo giorno ante)
  • CONSIGLIO DI STATO - Sezione V - 26 luglio 2016, n. 3361 >
    l’impugnazione degli atti endoprocedimentali nella fase di presentazione delle candidature può riguardare solo gli atti di esclusione di candidature o liste da parte dei diretti interessati e non anche gli atti di ammissione
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Friuli Venezia Giulia - Trieste - Sezione I - 15 maggio 2017, n. 176 >
    è legittima l’esclusione di una candidata cittadina dell’Unione europea che non ha presentato, insieme alla ulteriore documentazione richiesta per i candidati comunitari, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, né l’attestato dello stesso comune di avvenuta iscrizione nei termini. È onere del candidato, infatti, attivarsi tempestivamente per richiedere il certificato ed esserne in possesso (e presentarlo) entro il termine prescritto
  • CONSIGLIO DI STATO - III Sezione - 9 maggio 2019, n. 3032 >
    la giurisprudenza ha ritenuto giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste e delle candidature allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: 1) che il ritardo sia “lieve”; 2) che all’ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovassero già all’interno della casa comunale; 3) che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati

per approfondire

 
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