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esercizio del diritto di voto presso l’Ufficio elettorale di sezione

Le varie fasi della votazione presso il seggio sono regolate dagli articoli 46 - 54 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

 

Durante la votazione almeno tre componenti l’Ufficio elettorale di sezione, tra cui il Presidente o il vicepresidente, devono essere sempre presenti (articolo 22, comma 8, della legge regionale 19/2013).

 

Sono ammessi a votare nel seggio (articolo 48 della legge regionale 19/2013):

a) gli elettori iscritti nelle liste elettorali della sezione;

b) chi è stato dichiarato elettore del comune con sentenza della Corte d'appello o attestazione del sindaco;

c) il Presidente, gli scrutatori, il segretario e i rappresentanti delle liste, iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune;

d) gli ufficiali e gli agenti di Forza pubblica in servizio di ordine pubblico presso la sezione, iscritti nelle liste elettorali di altra sezione del comune;

e) gli elettori non deambulanti iscritti in altra sezione elettorale del comune non accessibile mediante sedia a ruote.

 

Con il decreto-legge 1° aprile 2008, n. 49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il legislatore ha introdotto il divieto di introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.



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