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esercizio del diritto di voto degli elettori disabili e voto assistito

Il legislatore ha introdotto particolari agevolazioni per consentire agli elettori non deambulanti di esercitare autonomamente il diritto di voto. Con la legge 15 gennaio 1991, n. 15, è stato loro consentito, nel caso di impossibilità di accedere alla propria sezione elettorale con la sedia a rotelle, di votare, previa presentazione di apposito certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale, in altra sezione priva di barriere architettoniche  e opportunamente arredata (articoli 1 e 2 della legge 15/1991; articolo 48, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19); inoltre, è stato disposto (legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 29, comma 1) che i comuni organizzino specifici servizi di trasporto, nella giornata elettorale, per facilitare agli elettori disabili il raggiungimento del seggio elettorale.

 

L'agevolazione all'esercizio del diritto di voto degli elettori non deambulanti non deve essere confusa con il c.d. "voto assistito", disciplinato dall'articolo 49 della legge regionale 19/2013 (Consiglio di Stato - V Sezione, 19 aprile 2007, n. 1812).

 

Il voto assistito configura l'unica deroga ammessa al principio per cui il voto è espresso personalmente dall'elettore e si applica ai ciechi, agli amputati delle mani, agli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità e agli elettori diversamente abili impossibilitati ad esprimere autonomamente il diritto di voto, i quali possono essere accompagnati in cabina da altro elettore iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

 

Su richiesta dell'interessato, l'annotazione del diritto al voto assistito è inserita nella sua tessera elettorale mediante l'apposizione di un simbolo o codice, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza personale così da ridurre la conoscibilità dei dati sensibili compresa la descrizione dell'infermità (T.A.R. Abruzzo - Pescara, 7 ottobre 2004, n. 835). I certificati medici, rilasciati solo dagli ufficiali medici designati dalle aziende sanitarie, sono gratuiti ed esenti da qualsiasi diritto e applicazione di marche (articolo 49, comma 5, della legge regionale 19/2013).

 

I certificati medici presentati per esercitare il diritto al voto assistito devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore (articolo 49, comma 5, legge regionale 19/2013). Tale prescrizione non va intesa come un esonero dall'indicazione della menomazione sul certificato stesso (Consiglio di Stato - V Sezione, 19 aprile 2007, n. 1812). Pertanto, in presenza dell'annotazione sulla tessera elettorale o di un certificato medico, nessun margine di discrezionalità nell'ammissione al voto assistito è consentito al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione (Consiglio di Stato - V Sezione, 15 marzo 2004, n. 1265; 24 maggio 2004, n. 3360 e 3 febbraio 2006, n. 459) e la certificazione dell'autorità sanitaria fa fede fino a prova di falso.

 

Non possono rientrare nella fattispecie che consentono il voto assistito le menomazioni che incidono sulla capacità intellettiva (Consiglio di Stato - V Sezione, 14 maggio 1983, n. 154) se fanno venir meno non tanto l'idoneità ad esprimere personalmente il voto quanto la stessa capacità di scegliere a chi attribuire il proprio suffragio (Consiglio di Stato - V Sezione, 28 ottobre 1977, n. 939).

 

Ai sensi dell'articolo 61, comma 1, della legge regionale 19/2013 l'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune e viene scelto liberamente dall'interessato. La norma dunque lascia all'interessato piena libertà di scelta, ponendo come unico vincolo l'iscrizione dell'accompagnatore nelle liste elettorali. Il Consiglio di Stato (V Sezione, 13 aprile 1999, n. 421 e 3 febbraio 2006, n. 459) ha chiarito che non sussiste motivo di incompatibilità per un candidato a svolgere la funzione di accompagnatore.



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