decadenza per mancata partecipazione ai lavori del consiglio

L’articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.


In mancanza della previsione statutaria, si veda l’articolo 273, comma 6, del decreto legislativo 267/2000.

 
Spetta al consigliere comunale nei cui confronti è instaurato il procedimento di decadenza fornire ragionevoli giustificazioni dell’assenza, con la conseguenza che è legittima la decadenza dalla carica per assenza ingiustificata, qualora la giustificazione addotta impedisca qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo (Consiglio di Stato – V Sezione, 29 novembre 2004, n. 7761).  É invece illegittima la delibera di decadenza per assenza ingiustificata, qualora nella pronuncia non vi sia alcuna valutazione sugli impegni di lavoro del consigliere e le sue contro deduzioni siano ritenute insufficienti in relazione al modo di esercizio della carica elettiva (T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, II Sezione, 7 aprile 2004, n. 485). Le assenze che possono dar luogo a revoca sono quelle che mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse, per motivi futili o inadeguati, rispetto agli impegni con l’incarico pubblico elettivo (T.A.R. Puglia – Lecce, I Sezione, 6 febbraio 2003, n. 387). Le giustificazioni addotte dal consigliere possono essere presentate in un momento successivo all’assenza o anche dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza (Ministero dell’Interno, parere, 19 giugno 2001, prot. n. 15900).


È da considerarsi illegittima la dichiarazione di decadenza di un consigliere se la mancata partecipazione alle sedute consiliari è stata preannunciata come forma di astensionismo dovuto a ragioni politiche di opposizione e non a disinteresse o negligenza (T.A.R. Lombardia - Brescia, 10 aprile 2006, n. 383). É altresì illegittima la pronuncia di decadenza se all'interessato non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, come previsto dalla norma statutaria (T.A.R. Campania - Salerno: II Sezione, 27 febbraio 2006, n. 217).



normativa

altra documentazione

giurisprudenza

  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Puglia - Bari - II Sezione - 22 giugno 2006, n. 2461 >
    le circostanze per le quali è prevista la decadenza dalla carica di consigliere devono essere interpretate restrittivamente e con rigore. Sono cause giustificative delle assenze le malattie, le assenze per affari indilazionabili e i congedi autorizzati. Nessuna norma stabilisce che le assenze alle sedute del consiglio devono essere giustificate preventivamente
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Puglia - Bari - II Sezione - 7 novembre 2006, n. 3903 >
    le norme che disciplinano la decadenza dalla carica di consigliere comunale sono soggette a stretta interpretazione. Le giustificazioni del consigliere possono essere anche successive all’assenza, e non necessariamente preventive. La decadenza dalla carica può essere pronunciata in presenza di un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto all’impegno dell’incarico pubblico elettivo. L’atto consiliare di revoca deve essere assunto a scrutinio segreto, in quanto la segretezza del voto sulle persone può essere derogata solo quando la delibera, pur riguardandopersone determinate, è del tutto vincolata
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 9 ottobre 2007, n. 5277 >
    le assenze dei consiglieri alle sedute del consiglio comunale possono essere giustificate anche successivamente alla notificazione all’interessato della proposta di decadenza. È giustificata l’assenza in consiglio comunale per partecipare ad un contestuale consiglio di amministrazione di una società pubblica, in quanto anche il secondo impegno è esercizio di un munus publicum

per approfondire

 
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