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decadenza per mancata partecipazione ai lavori del consiglio

L’articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.


In mancanza della previsione statutaria, si veda l’articolo 273, comma 6, del decreto legislativo 267/2000.

 
Spetta al consigliere comunale nei cui confronti è instaurato il procedimento di decadenza fornire ragionevoli giustificazioni dell’assenza, con la conseguenza che è legittima la decadenza dalla carica per assenza ingiustificata, qualora la giustificazione addotta impedisca qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza del motivo (Consiglio di Stato – V Sezione, 29 novembre 2004, n. 7761).  É invece illegittima la delibera di decadenza per assenza ingiustificata, qualora nella pronuncia non vi sia alcuna valutazione sugli impegni di lavoro del consigliere e le sue contro deduzioni siano ritenute insufficienti in relazione al modo di esercizio della carica elettiva (T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, II Sezione, 7 aprile 2004, n. 485). Le assenze che possono dar luogo a revoca sono quelle che mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse, per motivi futili o inadeguati, rispetto agli impegni con l’incarico pubblico elettivo (T.A.R. Puglia – Lecce, I Sezione, 6 febbraio 2003, n. 387). Le giustificazioni addotte dal consigliere possono essere presentate in un momento successivo all’assenza o anche dopo la notificazione all’interessato della proposta di decadenza (Ministero dell’Interno, parere, 19 giugno 2001, prot. n. 15900).


È da considerarsi illegittima la dichiarazione di decadenza di un consigliere se la mancata partecipazione alle sedute consiliari è stata preannunciata come forma di astensionismo dovuto a ragioni politiche di opposizione e non a disinteresse o negligenza (T.A.R. Lombardia - Brescia, 10 aprile 2006, n. 383). É altresì illegittima la pronuncia di decadenza se all'interessato non è stata data comunicazione di avvio del procedimento, come previsto dalla norma statutaria (T.A.R. Campania - Salerno: II Sezione, 27 febbraio 2006, n. 217).



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