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rimozione e sospensione di amministratori locali

L’articolo 40, della legge 8 giugno 1990, n. 142, prevede che il sindaco, i presidenti dei consorzi e delle comunità montane, i componenti dei consigli e delle giunte e i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. In attesa del decreto di rimozione, e in presenza di motivi di grave e urgente necessità, gli stessi amministratori possono essere sospesi. La competenza ad assumere i provvedimenti di rimozione spetta, nel Friuli Venezia Giulia, al Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale. I provvedimenti di sospensione sono di competenza dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali. Permane una residua competenza in capo agli organi dello Stato nell'adozione di detti provvedimenti per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, come previsto dall'articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.


La discrezionalità dell’Amministrazione nell’esercizio del potere di rimozione, deve comunque giustificarsi con una chiara situazione di attualità delle condizioni richieste e non di una mera eventualità delle stesse (Consiglio di Stato – IV Sezione, 30 luglio 2002, n. 4076). Tale potere è previsto da una norma di chiusura, l’articolo 40 della sopra citata legge 142/1990, la quale, configurandosi come norma volta a sanzionare gravi illeciti, non ammette un’elencazione tassativa delle fattispecie sanzionate (Consiglio di Stato – V Sezione, 10 febbraio 2000, n. 736).



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