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Documentazione elezioni amministrative 2009: disciplina della propaganda e delle spese di propaganda elettorale nelle elezioni provinciali e comunali

Nel corso della campagna elettorale sono utilizzate varie forme di propaganda:
a) murale, fonica e con stampati (legge 4 aprile 1956, n. 212);
b) radiotelevisiva e a mezzo stampa (dalle leggi 10 dicembre 1993, n. 515 e 22 febbraio 2000, n. 28);
c) mediante e-mail, internet, sms e telefono (si veda il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 7 settembre 2005).
A partire dal 45° giorno antecedente il voto, giovedì 23 aprile 2009, la comunicazione politica radiotelevisiva e la diffusione di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sono ammesse solo nelle forme stabilite dalla legge.
A partire dal 30° giorno antecedente il voto, venerdì 8 maggio 2009, la propaganda elettorale a mezzo di manifesti ed altri stampati di propaganda elettorale è consentita solo negli spazi a ciò destinati in ogni comune. Inoltre da tale data le riunioni e i comizi elettorali possono svolgersi senza il preventivo avviso al Questore.
Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale devono indicare il nominativo del committente responsabile.
I candidati alle elezioni provinciali e comunali non sono tenuti al rispetto di alcun tetto di spesa per la propaganda elettorale, né lo sono i partiti di cui fanno parte.
La campagna elettorale si conclude alle ore 24.00 di venerdì 5 giugno 2009. Sabato 6 giugno e domenica 7 giugno 2009 vige il c.d. silenzio elettorale.
 



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