Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente contermini, per l’e sercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi, tra le quali devono essere comprese, all’atto della costituzione, almeno quattro tra le seguenti:
a) finanza e contabilità;
b) tributi;
c) commercio e attività produttive;
d) urbanistica;
e) servizi tecnici;
f) gestione del personale;
g) polizia municipale.
Lo statuto dell’Unione individua gli organi dell’unione e le loro competenze, le modalità per la loro costituzione, la sede, l’ordinamento finanziario. Lo statuto definisce, altresì, le procedure conseguenti allo scioglimento dell’unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.
Nella Regione Friuli Venezia Giulia la disciplina è dettata dalla Legge Regionale 9 gennaio 2006, n. 1, art. 23 e art. 27, comma 2.