Comunità di montagna

Le Comunità di montagna, comprendenti Comuni classificati montani o parzialmente montani, sono enti con delimitazione geografica definita, istituiti ex lege in territorio montano.
 
La legge istituisce cinque Comunità di montagna, corrispondenti ad altrettante zone omogenee: Carnia; Canal del Ferro e Valcanale; Gemonese; Destra Tagliamento e Dolomiti Friulane; Natisone e Torre.
Entro il 30 giugno 2020,  i Comuni ricompresi nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane possono deliberare la costituzione di una ulteriore Comunità di montagna all'interno della stessa zona omogenea.
 
Le Comunità di montagna sono istituite per l'esercizio associato obbligatorio di funzioni sovracomunali (finalizzate alla tutela del territorio montano e alla promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni dei territori montani) e per l’esercizio associato facoltativo - al pari delle Comunità - di funzioni e/o servizi comunali. Eserciteranno, inoltre, le funzioni amministrative che la Regione intenderà conferire loro.
 
A decorrere dall’1 gennaio 2021 le Comunità di montagna esercitano le funzioni relative alla concessione di contributi ai piccoli esercizi commerciali per il disagio localizzato (di cui alla l.r. 14/2016, art. 2, commi 143 e ss.) e le funzioni in materia di autorizzazione alla raccolta dei funghi (di cui alla l.r. 25/2017, art. 2).
 
Hanno potestà normativa, regolamentare e autonomia organizzativa.
 
Relativamente agli organi di governo e al funzionamento, nonché con riferimento all’organo amministrativo di vertice, alle Comunità di montagna si applicano le norme che disciplinano le Comunità, in quanto compatibili.
 
In materia di finanza locale, anche con riferimento all’ordinamento finanziario e contabile, alle Comunità di montagna si applicano le disposizioni previste per i Comuni della Regione con popolazione uguale o superiore a 5.000 abitanti, salvo diversa disposizione di legge regionale.
 
Le Comunità di montagna possono affidare la revisione economico-finanziaria a un solo revisore o all’organo di revisione di uno dei Comuni aderenti.
 
Le Comunità di montagna vengono istituite mediante trasformazione di diritto delle Unioni territoriali intercomunali (UTI) che esercitano le funzioni delle soppresse Comunità montane di cui alla l.r. 33/2002, al netto dei Comuni aderenti a dette UTI e non ricompresi nelle Comunità di montagna (che ne deliberano il recesso entro il 31 marzo 2020), decorrente all’1 gennaio 2021. Il procedimento è disciplinato dall’articolo 28 della l.r. 21/2019.
 
Dall’1 gennaio 2021 le Comunità di montagna subentrano nelle funzioni, patrimonio e rapporti giuridici pendenti già facenti capo alle UTI di riferimento.


 



 
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