Cos'è

La legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 <<Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale>> individua gli strumenti cui possono ricorrere gli enti locali della Regione per la gestione in forma associata delle funzioni e dei servizi di loro competenza, ovvero:

  • a) la convenzione;
  • b) la Comunità;
  • c) la Comunità di montagna.

 

Nel territorio collinare, la legge prevede la trasformazione del Consorzio Comunità collinare in Comunità collinare del Friuli; si tratta quindi di una Comunità istituita per legge.

 

Analogamente, nel territorio montano la legge individua cinque zone omogenee, cui corrispondono altrettante Comunità di montagna istituite per legge.

 

La legge enuncia il principio della libertà di adesione, per cui ciascun Comune può scegliere tra l’esercizio associato mediante lo strumento della convenzione ovvero mediante lo strumento della Comunità (ovvero la Comunità di montagna, o ancora la Comunità collinare).

 

A tutti i Comuni si applica la regola per cui per ciascuna funzione o servizio il Comune può partecipare ad una sola forma associativa; ciò significa che non è possibile che la medesima funzione o servizio sia spezzettata in più parti, alcune esercitate attraverso una (o più) convenzioni e altre conferite alla Comunità (oppure Comunità di montagna o Comunità collinare del Friuli).

 

La legge disciplina la fase transitoria per il superamento delle Unioni territoriali intercomunali previste dalla legge regionale 26/2014 e l’avvio delle Comunità; tale fase si deve concludere entro il 31 dicembre 2020.

 

Per quanto riguarda le Unioni territoriali intercomunali che esercitano le funzioni delle soppresse Province (UTI del Noncello, UTI del Friuli centrale, UTI Collio-Alto Isonzo e UTI Giuliana) la legge prevede il loro scioglimento a decorrere dall’1 ottobre 2020 e il trasferimento delle funzioni delle ex Province (in particolare dell’edilizia scolastica relativa agli istituti secondari di secondo grado) in capo alla Regione e, più precisamente, ad appositi Enti di decentramento regionale (EDR).

 

 



 
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