Indennità degli amministratori degli Enti locali
In virtù della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli Enti locali e delle relative circoscrizioni (articolo 4, n. 1 bis dello Statuto di autonomia e articoli 11 e 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9), spetta alla Regione la disciplina organica delle indennità per gli amministratori degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia.
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La legge regionale 17 luglio 2015, n. 18, all’articolo 41, fissa i principi e i criteri generali per la determinazione delle indennità.
Sulla base di tali direttive legislative la Giunta regionale:
- ha disciplinato le indennità per gli amministratori degli Comuni del Friuli Venezia Giulia con deliberazione n. 1164 del 23 luglio 2021;
- ha disciplinato le indennità per gli Amministratori delle Comunità di cui alla legge regionale 21/2019 con deliberazioni n. 913 del 10 giugno 2021 e n. 1831 del 26 novembre 2021.
L’articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015 prevede che la misura delle indennità sia rivista con cadenza biennale.
In data 4 luglio 2024 la Giunta regionale ha adottato la deliberazione n. 1022, con la quale in particolare:
1) sono state aggiornate le indennità degli Amministratori degli Enti locali del Friuli Venezia Giulia;
2) è stata riunita in un unico atto la disciplina riguardante gli Amministratori dei Comuni e gli Amministratori delle Comunità.
Le disposizioni contenute nella deliberazione n. 1022/2024 sono entrate in vigore il 18 luglio 2024, a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 29 del 17 luglio 2024 e da quella data non hanno più effetto le disposizioni delle deliberazioni n. 1164/2021, n. 913/2021 e n. 1831/2021.
Rimane confermata la disciplina riguardante le indennità degli Amministratori dei Municipi contenuta nella deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 3 febbraio 2022.
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Per quanto non espressamente disciplinato dal Legislatore regionale, continua ad applicarsi la normativa statale contenuta del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare per quanto attiene:
a) ai permessi di cui possono fruire i lavoratori dipendenti eletti amministratori locali e relativi oneri;
b) alle aspettative;
b) agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi.