Il
Disegno di legge n. 45 concernente "Disposizioni in materia di politiche di
sicurezza e ordinamento della polizia locale", attualmente all'esame del Consiglio regionale per il
proseguio dell'iter legislativo, istituisce -
all'articolo 5 - il
Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza.
Nel Disegno si prevede che tale Programma sia approvato annualmente dalla Giunta regionale
con propria deliberazione, entro il 1° marzo di ogni anno, e definisca i seguenti punti:
a) le situazioni di criticità in ambito regionale con riferimento alle politiche della
sicurezza, alla qualità della vita, all'ordinata e civile convivenza;
b) gli interventi finalizzati alla realizzazione di progetti di rilievo regionale in materia
di sicurezza e promozione della legalità;
c) gli interventi relativi all'attuazione degli accordi con lo Stato in materia di sicurezza
urbana;
d) gli interventi relativi a progetti locali per la sicurezza realizzati da comuni e
province;
e) le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento
degli interventi.
Si prevede, inoltre, che la Giunta regionale provveda al riparto delle risorse, con
successiva deliberazione, in attuazione del Programma regionale.