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Comitato tecnico regionale per la Polizia Locale

L’articolo 22, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (consulta >), ha istituito il Comitato tecnico regionale per la Polizia Locale, allo scopo di favorire l’approfondimento tecnico con il contributo di esperti nei processi di adozione dei provvedimenti concernenti la Polizia Locale di competenza delle istituzioni regionali.

 Il Comitato tecnico regionale, ai sensi dell’art 22 della L.R. 9/2009 è composto dai comandanti dei Corpi di polizia locale delle Unioni territoriali intercomunali. Per Corpi di polizia locale si intendendono le strutture conformi a quanto prescritto dall’art. 10, comma 2, della L.R. 9/2009.

Fino al 31.12.2017 è ammessa, transitoriamente, l’esistenza e l’operatività di Corpi di polizia locale cui siano addetti almeno otto operatori.
A decorrere dal primo gennaio 2017, la rappresentanza nel Comitato tecnico regionale per la polizia locale per le Unioni territoriali intercomunali che ancora non esercitino le funzioni di polizia locale, è transitoriamente assicurata dal Comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune più popoloso dell’Unione (Norma transitoria - art. 56, comma 3, della L.R. 10/2016).
L’organismo è presieduto dal direttore della struttura regionale competente in materia di polizia locale. Il comandante del Corpo di polizia locale comprendente il Comune capoluogo di Regione svolge le funzioni di vicepresidente.

Sono attribuite al Comitato funzioni di studio e consulenza tecnica e di coordinamento della polizia locale, nonché di sviluppo dell’uniformità operativa, anche attraverso la predisposizione di programmi formativi e di modulistica unica.



Composizione del Comitato tecnico regionale per la Polizia locale

Riunioni (Ordine del giorno):