Il personale di polizia locale è suddiviso in agenti, ispettori e commissari.
Al fine di dirimere incertezze emerse nella quotidianità operativa della polizia locale, la legge stabilisce, fugando ogni residuo dubbio conseguente all’applicazione di principi della contrattazione collettiva tipici del personale non dirigente del comparto unico regionale, che i gradi hanno valore gerarchico e indica i criteri per riconoscere, a parità di grado, la prevalenza gerarchica.
Per quanto concerne le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di polizia locale, è stabilito che queste sono svolte dal personale amministrativo degli enti locali, salvo che le stesse attività siano immediatamente correlate alle violazioni accertate ovvero non siano, per la materia trattata, di competenza di altro ufficio comunale (articolo 15, comma 4).
Ai sensi dell’articolo 17, i comandi e i distacchi del personale sono consentiti soltanto per l’assolvimento di compiti inerenti alle funzioni di polizia locale.
I comandi e distacchi presso strutture di polizia locale per soccorso in caso di calamità o per rinforzare altri Corpi o Servizi in particolari occasioni eccezionali o stagionali sono ammessi previa stipula di appositi accordi tra le amministrazioni interessate e comunicazione al Prefetto.
Ad ogni modo, rispetto alla disciplina contenuta nell’articolo 17, l’impiego del personale della polizia locale fuori dal proprio territorio di competenza nelle situazioni di emergenza, può trovare più agevole applicazione ai sensi dell’articolo 12, una volta approvati gli accordi tipo.
Con la disposizione di cui all’articolo 10, comma 7 si è inteso estendere anche al personale della polizia locale il divieto di fruire dell’istituto del part-time, già operante per le Forze di polizia dello Stato ai sensi dell’articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Ai sensi della norma transitoria prevista all’articolo 26, comma 8, i rapporti di lavoro a tempo parziale sono trasformati in rapporti a tempo pieno entro due anni dall’entrata in vigore della legge, fatta salva la possibilità di attivare procedure per il cambio di profilo professionale in coerenza con le disponibilità nelle rispettive dotazioni organiche.
Particolare rilevanza è stata attribuita alla formazione, che è la principale competenza regionale in materia di polizia locale. Per assicurare un’attività permanente e di elevata qualità l’articolo 20 ha istituito la Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia.
Accesso ai ruoli e formazione
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Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia
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Area contrattuale
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