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AREE EDIFICABILI

1. Il Comune ha l’obbligo di determinare il valore venale delle aree edificabili?

L’articolo 7, comma 6 della legge regionale 17/2022 ha introdotto l’obbligo di determinare, per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree edificabili. I valori devono essere determinati avvalendosi del supporto di tecnici abilitati, competenti per materia, iscritti ad un ordine professionale. Le modalità e il numero di tali tecnici, devono essere individuati nel regolamento comunale sull’ILIA.

 

2. Quanti tecnici abilitati devono essere incaricati dal Comune per determinare il valore venale delle aree edificabili ai sensi dell’articolo 7, comma 6 della legge 17/2022?

L’articolo 7, comma 6 della legge 17/2022 non stabilisce un numero esatto di tecnici. Qualora l’E nte ritenga di adempiere all’obbligo introdotto dalla norma (nei tempi e nei modi dalla stessa previsti) avvalendosi anche di un solo tecnico, nulla vieta che ciò avvenga.

 

3. Entro quando dev’essere adottata la delibera di determinazione dei valori venali delle aree edificabili di cui all’articolo 7, comma 6 della legge regionale 17/2022? Quali i tempi di revisione della stessa?

La prima delibera di determinazione dei valori venali delle aree edificabili deve essere adottata a decorrere dall’ 1 gennaio 2024 ed entro il 31 dicembre 2024. La stessa produrrà i suoi effetti a partire dall’1 gennaio 2025. La delibera dovrà essere soggetta a revisione periodica, in un termine stabilito dal singolo Ente e comunque non oltre i 10 anni dall’ultima delibera di determinazione dei valori stessi.

 

4. Dev’essere prevista una remunerazione per i tecnici abilitati a determinare il valore venale delle aree edificabili?

L’articolo 7, comma 6 della legge 17/2022 disciplina i requisiti professionali previsti in capo ai tecnici abilitati chiamati ad individuare il valore venale delle aree edificabili; nulla dispone in merito ad eventuali compensi che dovranno essere riconosciuti a tali soggetti.