L’articolo 14 della legge regionale 17/2022 disciplina l’invio telematico dei regolamenti e
delle delibere comunali di approvazione delle aliquote al Ministero dell’economia e delle finanze
mediante invio degli stessi al Portale del Federalismo fiscale. La norma regionale si pone in
continuità con l’articolo 1, comma 767 della legge n. 160/2019 anche con riferimento ai termini di
invio e di pubblicazione, rispettivamente il 14 e il 28 ottobre di ogni anno.
Per l’anno 2023, in considerazione del passaggio dalla disciplina nazionale a quella regionale,
in caso di mancato rispetto dell’obbligo di pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, il
Comune applicherà le aliquote dell’imposta di cui all’articolo 9 della legge regionale 17/2022 e
non produrranno alcun effetto gli aumenti o le diminuzioni deliberati e non pubblicati.
In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, i regolamenti e le delibere di
fissazione delle aliquote non produrranno effetti ed il Comune dovrà applicare quelli vigenti nell’a
nno precedente.