20 marzo 2023
In vista delle elezioni regionali e comunali del 2 e 3 aprile prossimi, è on line il corso di formazione rivolto ai presidenti e ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. Il corso è strutturato in 8 moduli, più un modulo introduttivo sul sistema elettorale, e tratta i principali aspetti...
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Presentazione candidature

La presentazione delle candidature si effettua presso la segreteria del comune.
Stante l’indicazione della Giunta regionale per la data del voto il 2 e 3 aprile 2023, le dichiarazioni di presentazione delle candidature dovranno essere depositate dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del 34° giorno (lunedì 27 febbraio) e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 33° giorno (martedì 28 febbraio) precedenti la data delle elezioni.

Nessuna sottoscrizione deve essere raccolta nei comuni con meno di 1.000 abitanti. Per questi comuni deve essere utilizzato il modello 0 di dichiarazione di presentazione delle candidature.
Per gli altri Comuni, la dichiarazione di presentazione delle candidature deve essere sottoscritta dal seguente numero di elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, il cui numero minimo e massimo varia in relazione alla popolazione:

 

  NUMERO SOTTOSCRITTORI PER LISTA

 Sottoscrittori nei comuni:

MINIMO

MASSIMO 

fino a 999 abitanti 

0 0

da 1.000 a 2.000 abitanti 

25 50

da 2.001 a 5.000 abitanti 

30 60

da 5.001 a 10.000 abitanti 

60 120

da 10.001 a 20.000 abitanti 

100 200
da 20.001 a 40.000 abitanti 175 350
da 40.001 a 100.000 abitanti 200 400

 

Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi.
Il numero dei consiglieri da eleggere è il seguente:
- 10 nei comuni sino a 1.000 abitanti;
- 12 nei comuni con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti;
- 16 nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
- 20 nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti;
- 24 nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- 40 nel Comune di Udine.

Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti, in ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, mentre nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all’unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

Ogni lista è trasmessa, entro lo stesso giorno in cui è stata presentata, alla Commissione elettorale circondariale competente all'esame e all'ammissione delle candidature, che vi provvede entro il giorno successivo. Al termine delle operazioni la Commissione procede al sorteggio dei candidati alla carica di sindaco e delle liste per determinare la loro posizione sulla scheda di votazione e sui manifesti delle candidature.

Nella pubblicazione Presentazione e ammissione delle candidature si trovano le tabelle con il numero dei consiglieri da presentare e le quote di genere evidenziate.



 
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