20 marzo 2023
In vista delle elezioni regionali e comunali del 2 e 3 aprile prossimi, è on line il corso di formazione rivolto ai presidenti e ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. Il corso è strutturato in 8 moduli, più un modulo introduttivo sul sistema elettorale, e tratta i principali aspetti...
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Costituire un'associazione

 

I partiti e i movimenti politici organizzati sono associazioni di diritto privato non riconosciute, ex art. 36 del Codice civile.
Per quanto riguarda le elezioni comunali, la legge consente a chiunque di presentare liste di candidati, senza necessariamente dover costituire un’associazione di diritto privato. Tuttavia, la costituzione di un’associazione può risultare opportuna, in quanto consente di:
- individuare con certezza il rappresentante legale dell’associazione;
- ottenere l’attribuzione di un codice fiscale/partita IVA.
- tutelare il nome/simbolo della lista indicandolo nell’atto costitutivo e nello statuto dell’associazione.
Tutto ciò è utile per individuare con certezza il soggetto a cui intestare le fatture relative alle spese di propaganda elettorale (che vanno poi rendicontate) e, nei comuni con più di 15.000 abitanti, per l’apertura del sito internet, che è obbligatorio, e per gli adempimenti in materia di trasparenza, quali l’annotazione dei contributi e dei finanziamenti ricevuti.
La tutela del nome/simbolo si può ottenere anche facendo registrare il proprio simbolo come marchio e depositandolo presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale forma di tutela offre garanzie che possono essere fatte valere sul piano civilistico, ma non sono necessarie nel procedimento elettorale. Infatti, la disciplina relativa ai contrassegni di lista prevede che l'ammissione degli stessi avvenga sulla base di criteri quali la non confondibilità con i contrassegni presentati in precedenza da altre liste o con quelli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti politici.
Per costituire un’associazione è sufficiente che almeno due persone fisiche (soci fondatori) sottoscrivano l’atto costitutivo e lo statuto e procedano con le successive registrazioni ai fini fiscali. Ciò può avvenire innanzi ad un notaio o ad altro soggetto legittimato. Ci si può anche rivolgere all’Agenzia dell’Entrate per procedere direttamente con la registrazione degli atti adottati con scrittura privata. 

 



 
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