20 marzo 2023
In vista delle elezioni regionali e comunali del 2 e 3 aprile prossimi, è on line il corso di formazione rivolto ai presidenti e ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. Il corso è strutturato in 8 moduli, più un modulo introduttivo sul sistema elettorale, e tratta i principali aspetti...
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Comuni con più di 15.000 abitanti: contributi, finanziamenti per la campagna elettorale e obblighi di trasparenza

La legge 9 gennaio 2019, n. 3 (c.d. legge “spazzacorrotti”) prevede taluni obblighi di pubblicità quando si ricevano contributi in denaro complessivamente superiori a 500 euro annui per soggetto erogatore o prestazioni o altre forme di sostegno di valore equivalente. I partiti e i movimenti politici, nonché le liste civiche e i candidati alla carica di Sindaco che partecipano alle elezioni nei Comuni con più di 15.000 abitanti, hanno l’obbligo di annotare per ogni contributo ricevuto, entro il mese successivo a quello del ricevimento, l’identità dell’erogante, l’entità del contributo o il valore della prestazione o di altra forma di sostegno e la data dell’erogazione. Tale annotazione deve essere effettuata in apposito registro numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese successivo a quello di ricevimento ovvero, in caso di contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo unitario inferiore o uguale a euro 500, entro il mese di marzo dell’anno solare successivo, se complessivamente superiori nell’anno a tale importo.
Il registro deve essere custodito presso la sede legale del partito, movimento politico o lista civica. I medesimi dati devono essere riportati nel rendiconto del partito, movimento politico o lista civica e contestualmente pubblicati sul relativo sito internet per un tempo non inferiore a cinque anni.

 



 
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