15° giorno antecedente il voto e divieti nel giorno antecedente il voto ed in quelli della votazione (c.d. silenzio elettorale)
Dal 15° giorno antecedente la votazione inizia il periodo in cui è vietato rendere pubblici o diffondere i risultati di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori; il divieto si protrae sino alla conclusione delle operazioni di voto.
Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per la votazione risultano vietati:
- la nuova affissione di manifesti e altri stampati di propaganda elettorale;
- la propaganda mobile figurativa e altri stampati di propaganda elettorale;
- la distribuzione di volantini;
- i comizi e le riunioni di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda.
Nei giorni della votazione è comunque vietata:
- la diffusione di sondaggi sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici degli elettori.