20 marzo 2023
In vista delle elezioni regionali e comunali del 2 e 3 aprile prossimi, è on line il corso di formazione rivolto ai presidenti e ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. Il corso è strutturato in 8 moduli, più un modulo introduttivo sul sistema elettorale, e tratta i principali aspetti...
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45° giorno antecedente il voto

A partire dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione radiotelevisiva di messaggi di propaganda elettorale è ammessa esclusivamente secondo la disciplina prevista dalla legge sulla par condicio.

Dalla medesima data risultano vietate:

  • le attività di comunicazione istituzionale per tutte le amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile all’efficace assolvimento delle proprie funzioni;
  • la presenza di candidati, esponenti politici, membri del Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli Enti locali in tutte le trasmissioni giornalistiche informative, sempreché le stesse non siano limitate al solo scopo di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione;
  • le indicazioni di voto e le manifestazioni delle proprie preferenze di voto, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radiotelevisiva.

Sempre a decorrere dal 45° giorno, gli editori di quotidiani e periodici, che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione, sulla propria testata, per consentire l’accesso in condizioni di parità.

Risulta di conseguenza ammessa, sui quotidiani e periodici, solo la stampa di:

  • annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
  • pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati;
  • pubblicazioni di confronto tra più candidati.


 
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