45° giorno antecedente il voto
A partire dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione radiotelevisiva di messaggi di propaganda elettorale è ammessa esclusivamente secondo la disciplina prevista dalla legge sulla par condicio.
Dalla medesima data risultano vietate:
- le attività di comunicazione istituzionale per tutte le amministrazioni pubbliche, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabile all’efficace assolvimento delle proprie funzioni;
- la presenza di candidati, esponenti politici, membri del Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli Enti locali in tutte le trasmissioni giornalistiche informative, sempreché le stesse non siano limitate al solo scopo di assicurare la completezza e l’imparzialità dell’informazione;
- le indicazioni di voto e le manifestazioni delle proprie preferenze di voto, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radiotelevisiva.
Sempre a decorrere dal 45° giorno, gli editori di quotidiani e periodici, che intendono diffondere messaggi politici elettorali devono darne comunicazione, sulla propria testata, per consentire l’accesso in condizioni di parità.
Risulta di conseguenza ammessa, sui quotidiani e periodici, solo la stampa di:
- annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze e discorsi;
- pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste e dei candidati;
- pubblicazioni di confronto tra più candidati.