20 marzo 2023
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Adempimenti in materia di spese per la propaganda

La legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 ha introdotto una compiuta disciplina delle spese di propaganda per le elezioni regionali (articoli 77 – 83).


Le norme in tema di spese relative alla campagna elettorale sono poste dal legislatore al fine di improntare la campagna elettorale per le elezioni regionali a criteri di sobrietà e trasparenza, con previsioni di tetti alle spese di propaganda per i candidati e per i partiti.


Per quanto riguarda i tetti di spesa per la campagna elettorale, l’articolo 77 della legge regionale 28/2007 ha previsto dei limiti di spesa per la propaganda elettorale dei vari soggetti competitori.


I limiti sono i seguenti:
a) candidato alla carica di Presidente della Regione euro 300.000,00;
b) candidati alla carica di consigliere regionale euro 30.000,00 più 0,01 euro per ogni residente della circoscrizione elettorale. Nell’ipotesi in cui un candidato si presenti contemporaneamente in più circoscrizioni elettorali, l’importo sostenuto per le spese di propaganda non potrà comunque superare quello consentito per la circoscrizione più popolosa in cui si sia presentato, aumentato del 10%;
c) partiti o gruppi politici, oltre alle spese sostenute in favore di singoli candidati, euro 1,20 moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni ove gli stessi hanno presentato liste.


Le spese elettorali vanno rendicontate, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, al Collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso il Consiglio regionale, competente ai controlli, nonché all’eventuale irrogazione di sanzioni.


I candidati che spendono fondi per importi inferiori a euro 10.000,00, avvalendosi unicamente di denaro proprio, non sono tenuti al rispetto delle disposizioni sulla nomina del mandatario elettorale.

 

Link al sito del Collegio regione di garanzia elettorale (Organo di controllo dei rendiconti)



 
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