20 marzo 2023
In vista delle elezioni regionali e comunali del 2 e 3 aprile prossimi, è on line il corso di formazione rivolto ai presidenti e ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. Il corso è strutturato in 8 moduli, più un modulo introduttivo sul sistema elettorale, e tratta i principali aspetti...
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Costituire un'associazione

 

I partiti e i movimenti politici organizzati sono associazioni di diritto privato non riconosciute, ex art. 36 del Codice civile.
Per le elezioni regionali è necessario che anche i soggetti politici nuovi, non già costituiti in partito o movimento politico, costituiscano un’associazione di diritto privato.
La sottoscrizione dei documenti necessari per la presentazione delle candidature deve pervenire infatti dal legale rappresentante del partito o movimento politico, o comunque da persona idonea a rappresentare l’associazione politica verso l’esterno.
La costituzione di un’associazione è anche necessaria in quanto consente di:
- individuare con certezza il rappresentante legale;
- ottenere l’attribuzione di un codice fiscale/partita IVA.
- tutelare il nome/simbolo della lista indicandolo nell’atto costitutivo e nello statuto dell’associazione.
Con la costituzione dell’associazione è possibile individuare con certezza il soggetto:
- cui intestare le fatture relative alle spese di propaganda elettorale (che vanno poi rendicontate);
- responsabile dell’apertura del sito internet che è obbligatorio;
- responsabile degli adempimenti in materia di trasparenza, quali l’annotazione dei contributi e dei finanziamenti ricevuti.
La tutela del nome/simbolo dell’associazione si può ottenere anche facendo registrare il simbolo come marchio e depositandolo presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi. Tale forma di tutela offre garanzie che possono essere fatte valere sul piano civilistico, ma che non rilevano nel procedimento elettorale. Infatti, la disciplina relativa ai contrassegni di lista prevede che l'ammissione degli stessi avvenga sulla base di criteri quali la non confondibilità con i contrassegni presentati in precedenza da altre liste o con quelli usati tradizionalmente da altri partiti o movimenti politici.
Per costituire un’associazione è sufficiente che almeno due persone fisiche (soci fondatori) sottoscrivano l’atto costitutivo e lo statuto e procedano con le successive registrazioni ai fini fiscali. Ciò può avvenire innanzi ad un notaio o ad altro soggetto legittimato. Ci si può anche rivolgere all’Agenzia dell’Entrate per procedere direttamente con la registrazione degli atti adottati con scrittura privata. È però fondamentale che dallo Statuto emergano le cariche sociali che rilevano ai fini della verifica dei soggetti legittimati alla presentazione delle candidature.

 



 
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