20 marzo 2023
In vista delle elezioni regionali e comunali del 2 e 3 aprile prossimi, è on line il corso di formazione rivolto ai presidenti e ai componenti degli Uffici elettorali di sezione. Il corso è strutturato in 8 moduli, più un modulo introduttivo sul sistema elettorale, e tratta i principali aspetti...
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Spese per la campagna elettorale e loro rendicontazione

 

1. Riferimenti normativi, tipologia delle spese e campagna elettorale.
In tema di spese di propaganda elettorale e loro rendicontazione trova applicazione la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28.
Ai sensi dell’articolo 78, comma 1, della legge regionale 28/2007, per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:
a) per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e di mezzi e per l’affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) per l’organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l’espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.
Inoltre, le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 20% dell’ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate. Ne consegue che per rispettare i tetti di spesa indicati si deve tenere conto anche delle spese forfetarie.
Per comprendere al meglio il meccanismo di calcolo, si rinvia alle indicazioni che saranno fornite dal Collegio regionale di garanzia elettorale. La pagina informativa sarà messa a disposizione dal Consiglio regionale.
La campagna elettorale inizia il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (44° giorno antecedente il voto) e chiude alle ore 24.00 del venerdì antecedente il voto, in quanto nel giorno antecedente e in quelli di votazione vige il c.d. silenzio elettorale. I candidati sono tenuti alla nomina di un mandatario elettorale in quanto l’articolo 80 della legge regionale 28/2007 prevede che dal 44° giorno antecedente il voto, i candidati alla carica di Presidente della Regione e alla carica di consigliere regionale possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un mandatario elettorale. Il nominativo del mandatario deve essere comunicato al Collegio regionale di garanzia elettorale costituito presso il Consiglio regionale.
I candidati che spendono fondi per importi inferiori a euro 10.000,00, avvalendosi unicamente di denaro proprio, non sono tenuti al rispetto delle disposizioni sulla nomina del mandatario elettorale.

 

2. Adempimenti in tema di rendicontazione delle spese.
Le norme relative alle spese per la campagna elettorale sono poste dal legislatore al fine di improntare la stessa a criteri di sobrietà e trasparenza, con previsioni di tetti (limiti) alle spese di propaganda per i partiti e per i candidati.
Per quanto riguarda i tetti di spesa per la campagna elettorale, l’articolo 77 della legge regionale 28/2007 ha previsto dei limiti alle spese per la propaganda elettorale. I limiti sono i seguenti:
a) candidato alla carica di Presidente della Regione euro 300.000,00;
b) candidati alla carica di consigliere regionale euro 30.000,00 più 0,01 euro per ogni residente nella circoscrizione elettorale. Nell’ipotesi in cui un candidato si presenti contemporaneamente in più circoscrizioni elettorali, l’importo sostenuto per le spese di propaganda non potrà comunque superare quello consentito per la circoscrizione più popolosa in cui si sia presentato, aumentato del 10%;
c) partiti o gruppi politici, oltre alle spese sostenute in favore di singoli candidati, euro 1,20 moltiplicato per il numero complessivo dei residenti nelle circoscrizioni ove gli stessi hanno presentato liste.
Le spese elettorali vanno rendicontate, entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, al Collegio regionale di garanzia elettorale, costituito presso il Consiglio regionale, competente ai controlli, nonché all’eventuale irrogazione di sanzioni.
Nel rendiconto devono essere analiticamente riportati, attraverso l’indicazione nominativa, i contributi e i servizi provenienti da persone fisiche, se di importo o valore superiore a € 1.000,00, e tutti i contributi e i servizi di qualsiasi importo o valore se provenienti da associazioni o persone giuridiche. I contributi erogati da ciascuna persona fisica, associazione o persona giuridica in favore di un candidato non possono superare complessivamente l’importo di € 20.000,00. Al rendiconto devono essere allegati gli estratti del conto corrente bancario o postale utilizzati dal mandatario e la documentazione giustificativa delle spese sostenute.
Si rinvia anche qui alle indicazioni che saranno fornite dal Collegio regionale di garanzia elettorale. La pagina informativa sarà messa a disposizione dal Consiglio regionale.

 

 



 
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