01 A chi si applica il divieto di comunicazione istituzionale?

A tutte le pubbliche amministrazioni, intendendo con ciò gli organi che le rappresentano nell’e sercizio delle loro funzioni istituzionali (es: Sindaco, Assessore, Giunta comunale, ecc.). Gli stessi amministratori, peraltro, se candidati alle elezioni, possono svolgere attività di propaganda elettorale al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

 
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