Domande frequenti

Percorso: F.A.Q. | FAQ elezioni comunali | spese di propaganda

01 Che cosa si intende per spese di propaganda elettorale?


Le spese di propaganda elettorale sono quelle elencate nell'articolo 78, comma 2, della legge regionale 19/2013. Sulla base di questa norma, per spese di propaganda elettorale si intendono quelle sostenute:
a) per la produzione, l’acquisto o l’affitto di materiali e mezzi e per l’affitto di sedi elettorali da utilizzare nel corso della campagna elettorale;
b) per la distribuzione e la diffusione dei materiali e mezzi di cui alla lettera a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di stampa, nelle radio o televisioni private, nei cinema e nei teatri;
c) per l’organizzazione in luoghi pubblici o aperti al pubblico di manifestazioni di propaganda, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
d) per la stampa, la distribuzione e la raccolta dei moduli e per l’espletamento di ogni operazione richiesta per la presentazione delle candidature;
e) per il personale utilizzato e per ogni prestazione o servizio inerente la campagna elettorale;
f) per le spese di viaggio, telefoniche e postali.

02 È obbligatorio presentare il rendiconto delle spese di campagna elettorale nelle elezioni comunali?

03 Come si deve fare la consuntivazione delle spese di propaganda?

04 Vanno dichiarati i contributi o finanziamenti ricevuti?

05 È sanzionata la mancata presentazione del rendiconto delle spese di campagna elettorale?

 
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