Domande frequenti

Percorso: F.A.Q. | FAQ elezioni regionali | autenticazioni

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01 Eventuali errori materiali nell’autenticazione possono essere corretti?

02 Gli assessori e i consiglieri comunali devono comunicare la disponibilità al sindaco per l’autenticazione della firma dei sottoscrittori?

03 Gli assessori esterni possono autenticare le sottoscrizioni?

04 I consiglieri comunali di un comune commissariato possono autenticare le sottoscrizioni?

05 I consiglieri regionali possono autenticare le sottoscrizioni relative alle elezioni comunali?

06 Il pubblico ufficiale può autenticare le sottoscrizioni di più liste circoscrizionali?

07 Il soggetto che autentica le sottoscrizioni può avere un rapporto di parentela o essere coniuge dei soggetti per i quali provvede ad autenticare la sottoscrizione?

08 I membri del Parlamento e gli avvocati iscritti all’albo possono autenticare le sottoscrizioni relative alle elezioni regionali?


I membri del Parlamento (deputati e senatori) e gli avvocati iscritti all’albo, che abbiano comunicato la propria disponibilità all’ordine di appartenenza, al momento possono autenticare le sottoscrizioni solo per elezioni disciplinate da leggi nazionali. Grazie ad una modifica alla disciplina regionale, tali soggetti potranno autenticare le sottoscrizioni anche per le elezioni di competenza regionale, ma la predetta modifica, che riguarda una legge statutaria, entrerà in vigore il 1 marzo 2023 (vedi il II supplemento ordinario n. 7 del 14 febbraio 2023 al Bollettino ufficiale della Regione n. 6 dell’8 febbraio 2023, ove è stata pubblicata la legge regionale 10 febbraio 2023, n. 3).

09 Può il pubblico ufficiale autenticare la propria firma?

10 Può un consigliere regionale autenticare anche se candidato?

 
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