02 È possibile rendere pubblico l’albo degli scrutatori?

L’art. 3, comma 4, della legge n. 95/1989 prevede che l’albo degli scrutatori sia depositato, entro il 15 gennaio di ciascun anno, nella segreteria del comune per la durata di quindici giorni e che ogni cittadino del comune abbia diritto di prenderne visione.

 
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