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attività dei consigli comunali dopo la convocazione dei comizi

Il legislatore è intervenuto disciplinando le competenze nel periodo intermedio tra la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l’entrata in carica dei nuovi organi eletti. Il consiglio, comunale in scadenza dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi in tale periodo ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili (articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267). Spetta ai consigli in scadenza, nella propria autonomia, individuare i casi in cui ricorrono gli estremi dell’urgenza e della improrogabilità (Ministero dell’interno, 7 dicembre 2006). Tali sono i casi in cui l'inattività comporti un danno per l'ente o si configuri come un inadempimento di fronte a obblighi derivanti da leggi, provvedimenti amministrativi o comunque collegati a vincoli contrattuali.


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