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propaganda mediante web e telefonia

Le nuove forme di propaganda elettorale via internet, in particolare sui social network, tramite l’apertura di siti web dedicati, le e-mail, le chiamate telefoniche e i messaggi tramite operatore telefonico o chat non sono ancora state disciplinate dalla legge. 
Le stesse pongono tuttavia problemi sia in ordine al rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, sia delle disposizioni in materia di par condicio.
Sul primo tema il Garante per la protezione dei dati personali, già a partire dal 2005, ha fornito delle indicazioni affinché l’utilizzo di tali mezzi di comunicazione avvenga nel rispetto della privacy. Con successivi provvedimenti il Garante ha confermato che partiti, movimenti ed altre formazioni a carattere politico possono lecitamente utilizzare, senza uno specifico consenso degli interessati, i dati sensibili riferiti agli aderenti o ad altri soggetti che con gli stessi intrattengono contatti regolari per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati, anzitutto, dall’atto costitutivo o dallo statuto.
È inoltre possibile utilizzare i dati personali degli elettori a fini di propaganda, prescindendo dal consenso degli interessati, quando gli stessi sono reperiti in una serie di elenchi pubblici (ad esempio le liste elettorali).
Senza consenso informato non è invece lecito l’invio di messaggi, newsletter e altro materiale di propaganda quando si utilizzano dati raccolti automaticamente in internet, liste di abbonati ad un provider o dati raccolti per altre finalità (ad esempio: dati di iscritti ad associazioni a carattere non politico).
Quindi il Garante suddivide le forme di tutela a seconda che riguardino:

1) elenchi di dati personali detenuti da pubbliche amministrazioni utilizzabili per scopi di propaganda, sia pure con espresse cautele, quali ad esempio le liste elettorali e altri elenchi e registri pubblici;

2) elenchi non utilizzabili, quali ad esempio gli archivi di stato civile, l’anagrafe dei residenti, le liste elettorali già utilizzate ai seggi, i dati resi pubblici alla luce della disciplina in materia di trasparenza, i dati raccolti da titolari di cariche elettive, i dati raccolti nell’esercizio di attività professionali, di impresa e di cura;

3) elenchi di dati utilizzabili solo previo consenso informato scritto, esplicito e preventivo, quali ad esempio dati raccolti in internet tramite appositi software (v. c.d. web or data scraping), liste di abbonati ad un provider, dati pubblicati su siti web per specifiche finalità di informazione aziendale, comunicazione commerciale o attività associativa, dati consultabili in internet solo per le finalità di applicazione della disciplina sulla registrazione dei nomi a dominio, dati pubblicati dagli interessati sui social network.

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha invece inteso rispondere ad un’esigenza sentita da anni di estendere la disciplina della par condicio agli operatori del web attraverso l’istituzione, nel 2017, di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali. Il tavolo tecnico ha l'obiettivo di favorire e promuovere l'autoregolamentazione delle piattaforme e lo scambio di buone prassi per l'individuazione ed il contrasto dei fenomeni di disinformazione on line frutto di strategie mirate. Il tavolo ha adottato delle linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale 2018.
Nel 2019, in vista delle elezioni europee, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha dedicato, per la prima volta, alle piattaforme on line uno specifico titolo della propria delibera inerente la comunicazione politica e la parità di accesso ai mezzi di informazione. Coerentemente con la posizione assunta dall’Autorità, le piattaforme on line si sono impegnate a rendere effettivi i principi della par condicio e ad assicurarne il rispetto. 
Tra gli impegni assunti dalle piattaforme on line quelli di:
L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha richiamato in particolare l’attenzione sul silenzio elettorale, precisando che deve essere applicato indipendentemente dal mezzo utilizzato per la diffusione della propaganda elettorale e quindi anche per quella effettuata tramite le piattaforme on line di ogni tipo.
 

 



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