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presentazione delle liste dei candidati, del contrassegno e del programma amministrativo

Le candidature devono essere presentate alla segreteria del comune dalle ore 8 alle ore 20 del trentaquattresimo giorno e dalle ore 8 alle ore 12 del trentatreesimo giorno antecedente la data delle votazioni (articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).

 

I termini sono perentori e, quindi, la loro violazione comporta la ricusazione della lista. Considerato che, per quanto riguarda l’ora di presentazione, fa fede l’ora esatta indicata dal segretario comunale, ne consegue la grande rilevanza della esatta verbalizzazione da parte del funzionario responsabile. Infatti, una verbalizzazione equivoca e contraddittoria comporta difficoltà di interpretazione per l’organo deputato alla decisione di ammissione delle candidature che, in tal caso, legittimamente si attiene al principio del favor (Consiglio di Stato – V Sezione, 11 febbraio 1999, n. 165). Inoltre, secondo la giurisprudenza, il superamento del termine di alcuni minuti, dovuto ad oggettive circostanze di fatto, non costituisce motivo sufficiente per l’esclusione della lista (Consiglio di Stato, V Sezione, 9 maggio 2014, n. 2396).In particolare, è giustificabile il ritardo nella presentazione delle liste quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: 1) il ritardo è lieve; 2) all'ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovano già all'interno della casa comunale; 3) il ritardo è giustificato da ragioni eccezionali ed imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati (Consiglio di Stato, III Sezione, 5 dicembre 2019, n. 8336).

 
Incaricato della ricezione delle liste è il segretario comunale; nel caso di comuni retti a scavalco da uno stesso segretario, è ammissibile la delega di questa funzione (Ministero dell’interno, circolare 27 aprile 2006, n. 93; Prefettura - Milano, 19 aprile 2006, n. 142).
 
La candidatura alla carica di sindaco viene presentata insieme alla dichiarazione di presentazione della lista di candidati (articolo 27, comma 1, della legge regionale 19/2013). Ciascun candidato alla carica di sindaco, pertanto, è collegato con una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale.
 
La legge stabilisce che il numero dei candidati e delle liste non può essere superiore a quello dei consiglieri da eleggere e stabilisce anche che il loro numero minimo non può essere inferiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi (articolo 27, comma 3, della legge regionale 19/2013). La mancanza del numero minimo di candidati costituisce un vizio non sanabile. 
 
Il numero dei componenti il consiglio è fissato dalla legge in relazione al numero degli abitanti risultante dai dati ufficiali dell’ultimo censimento (articolo 2 della legge regionale 19/2013).
 
Nei comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti in ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, mentre nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti in ogni lista nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati. In entrambi i casi si procede ad arrotondamento all’unità superiore qualora il numero così ottenuto contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi. Nel caso in cui la previsione della rappresentanza di genere non venga rispettata, la Commissione elettorale circondariale, competente all’esame e all’ammissione delle candidature, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccendente alla quota prevista, procedendo dall’ultimo della lista.
 
All’atto della presentazione delle candidature, deve essere depositato - in triplice esemplare - il contrassegno della lista. Tale contrassegno deve essere riprodotto sui moduli su cui sono raccolte le firme dei presentatori (articoli 27, comma 1, e 29, comma 1, lettera g) della legge regionale 19/2013). A pena di ricusazione, non deve essere identico o confondibile con quelli già presentati fino a quel momento o con quelli notoriamente usati da altre formazioni politiche né può riprodurre immagini o soggetti di natura religiosa (articolo 30 della legge regionale 19/2013). Il decreto legge 29 gennaio 2024 n. 7, convertito dala legge 25 marzo 2024 n. 38 ha precisato che la registrazione di marchi, segni e simboli (anche di tipo politico) non ha alcuna rilevanza sul piano elettorale, come era stato più volte evidenziato dalla Corte di Cassazione.
 
La mancanza della riproduzione grafica del contrassegno nei modelli di raccolta delle sottoscrizioni comporta la nullità delle stesse e non è sufficiente una sua descrizione (Consiglio di Stato – V Sezione, 3 maggio 1994, n. 410 e 14 novembre 2000, n. 6103).
 
È ammesso l’uso del contrassegno di un partito in una lista plurima (Consiglio di Stato – V Sezione, 25 maggio 1998, n. 688). La norma che fa divieto di riproduzione di immagini o soggetti di natura religiosa nei contrassegni elettorali deve essere interpretata restrittivamente (Consiglio di Stato – V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732).
 
Assieme alla lista deve essere presentato anche il programma amministrativo, da pubblicare all’albo on line del Comune (articolo 29, comma 1, lettera f) della legge regionale 19/2013). Al medesimo albo viene anche data notizia dell’eventuale mancata presentazione del programma da parte di una lista (articolo 36, comma 3 della legge regionale 19/2013). In caso di collegamento di più liste allo stesso candidato alla carica di sindaco, deve essere presentato il medesimo programma amministrativo (articolo 29, comma 1, lettera f) della legge regionale 19/2013).
 
La giurisprudenza ha chiarito che il programma amministrativo ha natura di documento politico – programmatico, non di atto amministrativo (Consiglio di giustizia amministrativa Regione Sicilia, 26 aprile 1996, n. 90), che è legittima la sua presentazione anche se non sottoscritto (Consiglio di Stato – V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732) e che la mancata pubblicazione all’albo on line non costituisce motivo di nullità delle operazioni elettorali (Consiglio di Stato – V Sezione, 17 settembre 1996, n. 1141).
 
 
 

 



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