schede, materiali e arredo del seggio


Nelle elezioni comunali l’elettore vota su un’unica scheda per l’elezione del sindaco e del consiglio. Il modello di scheda utilizzato è quello descritto negli Allegati A), riferito al primo turno di votazione, e B), riferito al turno di ballottaggio, alla legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19.

 

La scheda di votazione per il primo turno reca, all'interno di appositi rettangoli, il nominativo dei candidati alla carica di sindaco. A fianco di ciascun rettangolo sono riportati i contrassegni della lista o delle liste collegate. A fianco di ciascun contrassegno è riportato lo spazio per esprimere il voto di preferenza per i candidati alla carica di consigliere comunale (articoli 12, comma 1, e 14, comma 1, della legge regionale 19/2013).

 

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco e i contrassegni delle liste sono riportati nella scheda di votazione secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale (articolo 37, comma 2, della legge regionale 19/2013).

 

La scheda di votazione per il ballottaggio reca, all'interno di appositi rettangoli, il nominativo dei due candidati alla carica di sindaco ammessi al secondo turno. Sotto ciascun rettangolo sono riprodotti i contrassegni della lista o delle liste collegate (articolo 16, comma 5, della legge regionale 19/2013).

 

I nominativi dei due candidati alla carica di sindaco sono riportati nella scheda di votazione secondo l'ordine del sorteggio effettuato dalla Commissione elettorale circondariale in occasione del ballottaggio. I contrassegni delle liste già collegate al primo turno sono riprodotti secondo l'ordine risultante dal sorteggio effettuato in occasione del primo turno; i contrassegni delle liste che hanno dichiarato il collegamento al secondo turno sono riprodotti di seguito, secondo l'ordine di presentazione della dichiarazione di collegamento (articolo 38, comma 2, della legge regionale 19/2013).

 

Nella scheda di votazione i contrassegni delle liste sono riprodotti con il diametro di 2 centimetri (articolo 37, comma 2, della legge regionale 19/2013).

 

Nel pomeriggio del sabato che precede la votazione l'Ufficio elettorale di sezione provvede ad autenticare le schede di votazione. L'autenticazione consiste nell'apporre il bollo della sezione sulla parte esterna di ciascuna scheda. Deve essere autenticato un numero di schede corrispondente al numero degli elettori assegnati alla sezione (articolo 45, comma 3, lettera d), della legge regionale 19/2013). Si ricorda che sono ritenuti nulli i voti contenuti in schede che risultano non autenticate (articolo 63, comma 3, lettera b), della legge regionale 19/2013).

 

Le schede autenticate vengono conservate nelle stesse scatole in cui si trovavano prima di essere autenticate; le schede non autenticate vengono conservate in una busta.

 

Le schede non autenticate vengono utilizzate per sostituire nel corso della votazione eventuali schede autenticate ma deteriorate, ovvero se vengono ammessi alla votazione ulteriori elettori rispetto a quelli assegnati alla sezione e pertanto non conteggiati al momento dell'autenticazione.

 

La stampa nella scheda dei contrassegni in ordine diverso da quello del sorteggio non determina l'invalidità delle operazioni (Consiglio di Stato - V Sezione, 15 marzo 1991, n. 263). Sono nulle, viceversa, le operazioni elettorali se nelle schede per le elezioni comunali manca la riga per l'espressione della preferenza (Consiglio di Stato - V Sezione, 6 giugno 1996, n. 687, ma si veda, contra, Consiglio di Stato - V Sezione, 4 agosto 2010, n. 5225). La difformità del contrassegno stampato sulla scheda rispetto a quello depositato è causa di nullità delle elezioni (T.A.R. Sardegna, 21 ottobre 1994, n. 1905). Difformità grafiche nei contrassegni, tra scheda e manifesto elettorale, non legittimano l'Ufficio elettorale centrale a negare la proclamazione degli eletti (T.A.R. Toscana - II Sezione, 12 novembre 1990, n. 582).

 

L'articolo 43 della legge regionale 19/2013 disciplina l'arredo della sala della votazione. La sala ha di norma quattro cabine di cui una destinata ai portatori di handicap, collocate in modo da assicurare la segretezza del voto e da impedire la vista e ogni comunicazione dall'esterno. L'urna è collocata in modo da essere sempre visibile a tutti. Nella parte della sala destinata all'Ufficio elettorale di sezione gli elettori possono entrare solo il tempo strettamente necessario per votare. Nella sala devono essere affissi il manifesto delle candidature e il manifesto esplicativo delle modalità di voto. Il citato articolo 43 detta anche le misure necessarie per consentire il voto degli elettori non deambulanti nei seggi appositamente attrezzati, riprendendo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

 

L'articolo 32 e l'allegata Tabella D del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 631 e il decreto del Ministro dell'interno 16 maggio 1980, descrivono le caratteristiche dei bolli delle sezioni e delle urne di votazione.

 

All'esterno dei seggi elettorali devono essere esposte la bandiera tricolore e quella dell'Unione europea (articolo 2, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22; articolo 4, commi 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121; Ministero dell'interno, circolare 11 febbraio 2008, n. 7).

 

L'articolo 42 della legge regionale 19/2013 elenca il materiale da consegnare al Presidente dell'ufficio elettorale di sezione prima dell'insediamento del seggio.



normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 15 marzo 1991, n. 263 >
    è irrilevante, ai fini della validità delle operazioni elettorali, se nella scheda i contrassegni sono stati collocati in modo difforme da quello del sorteggio operato dalla Commissione elettorale circondariale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 15 aprile 1992, n. 313 >
    sono illegittime le votazioni in caso di sospensione delle operazioni elettorali per consentire la ristampa di schede esatte in luogo di quelle errate, essendo stato ridotto l’arco di tempo che la legge riserva alla votazione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 11 dicembre 1992, n. 1471 >
    anche se l’articolo 68, comma 2, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, prevede l’obbligo della immediata timbratura sul retro delle schede bianche, l’omissione di tale operazione non genera di per sé la nullità delle operazioni
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 18 gennaio 1996, n. 70 >
    le norme che prescrivono l’intangibilità dell’urna nel corso della votazione sono tese a garantire la segretezza del voto anche nei confronti dei componenti l’Ufficio elettorale di sezione. Pertanto, l’apertura dell’urna prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio comporta la nullità delle operazioni elettorali
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 13 febbraio 1998, n. 171 >
    l'apertura anticipata dell’urna, disposta per rimuovere l’ostruzione formatasi al suo imbocco, attuata senza intaccare il principio della segretezza delle schede e della genuinità del voto, non comporta la nullità del procedimento elettorale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 2 novembre 2002, n. 6626 >
    per imporre l’annullamento delle operazioni elettorali, è necessario dimostrare che l’incongruenza tra il numero delle schede vidimate, quello dei votanti e quello delle schede non utilizzate, corrisponde a una reale violazione delle regole procedimentale e non è una mera irregolarità formale
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Campania - Napoli - II Sezione - 28 giugno 2005, n. 8905 >
    la circostanza che il presidente di seggio abbia occultato all’interno della propria borsa delle schede timbrate e vidimate è in grado di influire sulla trasparenza, sincerità e libertà di voto. Ciò ingenera fondati dubbi sulla genuinità complessiva del materiale elettorale e travolge tutte le operazioni, tanto da comportare l’annullamento integrale delle operazioni di voto
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 25 luglio 2006, n. 4667 >
    il ritardato inizio delle operazioni di voto e la loro successiva sospensione non sono, di per sé, elementi idonei a inficiare la validità delle elezioni. Il principio della integrità dell’orario di votazione deve essere contemperato con quello del dovere civico del voto da parte degli elettori che devono offrire collaborazione e disponibilità di fronte a eventi imprevisti o eccezionali (fattispecie riferita a errori di stampa delle schede, con ritardato arrivo della ristampa nei seggi)
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 4 agosto 2010, n. 5225 >
    la mancanza nella scheda della linea tratteggiata al di sotto del contrassegno e del nome del candidato sindaco, utile per esprimere la preferenza, non determina uno svantaggio per i candidati alla carica di consigliere comunale di quella lista, ben potendo l’elettore scrivere il cognome del candidato preferito nel riquadro della lista

per approfondire

 
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