formazione, custodia e invio delle buste

Nella logica garantistica della normativa che regola il procedimento elettorale, la formazione delle buste rappresenta un adempimento delicato. La normativa elettorale disciplina tale adempimento sotto due aspetti: quello delle modalità che l’Ufficio elettorale di sezione deve seguire nella formazione delle buste e quello dei tempi in cui devono svolgersi tali operazioni.

Al termine delle operazioni di voto, dopo aver accertato il numero dei votanti e prima dell’inizio dello scrutinio, il Presidente, insieme ad uno scrutatore, firma le liste elettorali della sezione e le chiude nell'apposita busta (articolo 54, comma 1, lettera c), della legge regionale 19/2013) con lo scopo di impedire la sostituzione di fogli e di garantire la conservazione della copia originale (Consiglio di Stato - V Sezione, 28 settembre 1989, n. 572). Dopo aver riscontrato la corrispondenza del numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione con il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato, il Presidente chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione, nell'apposita busta (articolo 54, comma 1, lettera e), della legge regionale 19/2013). Entrambe queste buste sono depositate nella segreteria del comune (articolo 54, comma 1, lettera f), della legge regionale 19/2013). Entro i trenta giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il comune trasmette le buste contenenti le liste della votazione alla struttura regionale competente in materia elettorale. Dopo che siano stati definiti gli eventuali ricorsi contro le operazioni elettorali, il comune provvede allo scarto delle schede avanzate alla chiusura della votazione (articolo 54, comma 3, della legge regionale 19/2013).

Le schede nulle, le schede bianche, le schede con voti di lista nulli, le schede con voti di preferenza nulli, le schede contenenti voti contestati e tutti i reclami sono inseriti nell'apposita busta contenente a sua volta la busta con le tabelle di scrutinio e una delle due copie del verbale (articolo 66, comma 1, lettera f), della legge regionale 19/2013); le schede valide sono inserite in altra apposita busta (articolo 66, comma 1, lettera d), della legge regionale 19/2013). Le due buste sono inviate al Servizio elettorale della Regione, nel caso di comune con un'unica sezione elettorale, o all'Adunanza dei Presidenti, negli altri casi (articolo 66, comma 3, della legge regionale 19/2013). L'altra copia del verbale è trasmessa, alla segreteria del comune (articolo 66, comma 1, lettera g), della legge regionale 19/2013). Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria del comune (articolo 67, comma 4, della legge regionale 19/2013).

Il Consiglio di Stato (V Sezione, 9 maggio 2006, n. 2531 e 19 giugno 2006, n. 3593) ha affermato che le schede elettorali, i verbali e le tabelle di scrutinio, custoditi in buste sigillate e tenuti a disposizione del magistrato nell'eventualità di ricorsi, non sono accessibili al pubblico e non costituiscono oggetto del diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990. 



normativa

circolari

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 10 luglio 1981, n. 345 >
    costituisce mera irregolarità, che non può comportare l'invalidità delle operazioni elettorali, la circostanza che il plico contenente il verbale dell'Ufficio elettorale di sezione sia trasmesso all'Ufficio elettorale centrale tramite il comune anziché personalmente dal presidente e da due scrutatori da questi delegati
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 28 settembre 1989, n. 572 >
    la norma di cui all'articolo 53 , secondo comma, del d.P.R. 570/1960, secondo cui le liste elettorali utilizzate durante la votazione dell'Ufficio elettorale di sezione devono essere vidimate, chiuse in plico sigillato e trasmesse subito al pretore del circondario prima dello spoglio dei voti, ha lo scopo di impedire sostituzioni postume di fogli e garantire la conservazione delle liste effettivamente adoperate per la votazione
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Molise - Campobasso - 17 luglio 1992, n. 131 >
    il disposto dell’articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, non impone che sulla suggellatura della busta debbano essere apposte le firme del presidente e del segretario dell’Ufficio di sezione, ma si limita a disporre che le schede valide devono essere numerate e chiuse in una busta sigillata firmata dal presidente e dal segretario. Uno strappo nel plico contenente le schede votate non costituisce, di per sé, motivo sufficiente a dubitare della regolarità degli atti
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 13 dicembre 2002, n. 6811 >
    la violazione degli adempimenti nella custodia delle schede e dei verbali (nella fattispecie: mancanza dei timbri e delle firme degli scrutatori sulla scatola nella quale erano custodite le schede) non costituisce mera irregolarità, ma inficia la validità dello stesso risultato elettorale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 21 marzo 2003, n. 1489 >
    la violazione degli adempimenti finalizzati a garantire l'integrità del materiale elettorale impedisce il raggiungimento dello scopo della sicura conservazione di tali atti e determina la loro inutilizzabilità ai fini della richiesta rettifica dei risultati elettorali
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Campania - Salerno - I Sezione - 10 marzo 2004, n. 147 >
    l'articolo 53 del T.U. 570/1960 non prevede una comminatoria di nullità degli atti in caso di non puntuale applicazione delle procedure del seggio nella fase che intercorre tra la conclusione delle operazioni di voto e l’inizio di quelle di scrutinio. In base al principio della strumentalità delle forme, le operazioni elettorali sono invalidate solo in presenza di alterazioni procedimentali tali da pregiudicare le garanzia o da comprimere la genuinità della manifestazione di voto
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 9 maggio 2006, n. 2531 >
    i sigilli dai plichi elettorali possono essere rimossi soltanto per ordine del giudice. L'articolo 24, comma 3, della legge 241/1990 non ammette istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni. Sono sottratti all’accesso i documenti per cui sussista un divieto di divulgazione. Il divieto di divulgazione è sufficientemente espresso con la prescrizione normativa dell’obbligo di sigillare i plichi contenenti le schede elettorali ed i verbali
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 19 giugno 2006, n. 3593 >
    gli atti del procedimento elettorale (verbali, tabelle di scrutinio, schede di votazione), contenuti in plichi sigillati inaccessibili anche alla amministrazione depositaria e tenuti a disposizione dell’autorità preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali che deve trovarli intatti, non sono accessibili al pubblico e non costituiscono oggetto del diritto di accesso ai sensi della legge 241/1990
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 23 gennaio 2007, n. 197 >
    anche se dagli articoli 54, 66 e 74 del T.U. 570/1960 è ricavabile un principio di conservazione del materiale elettorale sino alla definizione del contenzioso, nel senso che gli organi del Ministero dell’interno prima di procedere alla distruzione delle schede elettorali devono accertarsi della pendenza di ricorsi elettorali, tale principio deve contemperarsi con altri principi che disciplinano la materia elettorale (strumentalità delle forme, conservazione della volontà degli elettori) e l’attività amministrativa in genere (conservazione degli atti, ragionevolezza, proporzionalità). Ne consegue che la distruzione delle schede elettorali in pendenza di un ricorso, per quanto deprecabile, non determina di per sé l’invalidità delle operazioni elettorali se non risulta preclusa l’attendibilità dell’accertamento della verità mediante l’impiego di strumenti di prova diversi dall’esame diretto delle schede

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