esercizio del diritto di voto degli elettori detenuti

I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare nel luogo di detenzione, sempre che siano elettori dello stesso comune in cui ha sede la struttura (articolo 61, comma 1, legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19) oppure, nel caso di elezioni circoscrizionali, siano iscritti in una sezione compresa nella stessa circoscrizione nel cui ambito si trova il luogo di detenzione (Ministero dell'interno, circolare 23 maggio 1983, n. 2275).

 

Il voto è raccolto da un seggio speciale con le modalità previste per i luoghi di cura da 100 a 199 posti letto. Qualora nel luogo di detenzione o custodia cautelare vi siano più di 500 detenuti aventi diritto al voto, gli stessi sono suddivisi in due seggi speciali (Ministero dell’interno, circolare 23 maggio 1983, n. 2275).

 

Gli elettori detenuti votano nel luogo di detenzione o custodia cautelare previa esibizione della tessera elettorale e di una specifica attestazione del sindaco rilasciata su richiesta dell’interessato (articolo 61, comma 4, legge regionale 19/2013).

 



normativa

circolari

 
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