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modalità di espressione del voto

In generale, le modalità con cui l’elettore può esprimere il proprio voto variano, fermi restando alcuni principi generali fissati dalla legge e pacifici in giurisprudenza, a seconda del tipo di elezione (politiche, europee, regionali o comunali).

 

I principi fondamentali in materia di espressione del voto si rinvengono in primo luogo nella Costituzione: personalità, uguaglianza, libertà e segretezza del voto. Accanto a questi, la normativa elettorale ha anche introdotto il principio di salvaguardia della validità del voto, in base al quale l’interpretazione deve essere sempre favorevole al mantenimento della validità del voto, in base al quale l'inteerpretazione deve essere sempre favorevole al mantenimento della validità del voto, quando sia comunque possibile desumere l’effettiva volontà dell’elettore e quando non sussistano segni di riconoscimento.

 

In seguito all’introduzione dell’elezione diretta del sindaco, in un’unica scheda l'elettore vota per l’elezione del sindaco e per l'elezione del consiglio comunale. Nella Regione Friuli Venezia Giulia la materia è disciplinata dalla legge regionale 5 marzo 2013, n. 19.  In ambito nazionale, il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha riprodotto al Capo III del Titolo III della Parte I le norme contenute negli abrogati articoli della legge 81/1993, relative al sistema elettorale nelle elezioni amministrative. Pertanto, chi consulta queste pagine deve riferire le citazioni degli articoli della legge 81/1993 e del decreto legislativo 267/2000, contenute in particolare nella raccolta giurisprudenziale, ai corrispondenti articoli della legge regionale 19/2013, tenendo comunque conto delle diversità fra normativa statale e regionale.