attribuzione dei seggi nei comuni fino a 15.000 abitanti e in caso di unica lista

Nella Regione Friuli Venezia Giulia la proclamazione del sindaco e l'attribuzione dei seggi di consigliere nei comuni sino a 15.000 abitanti è disciplinata dall'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19. Diversamente da quanto previsto dalle norme statali (articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; in precedenza, articolo 5 della legge 25 marzo 1993, n. 81) la normativa regionale consente il collegamento del candidato alla carica di sindaco con più di una lista, non prevede in alcun caso un turno di ballottaggio.

 

È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto sindaco il candidato più giovane di età, in caso di parità anche di età, si decide mediante sorteggio.

 

Nei comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco risultato eletto vengono attribuiti i due terzi dei seggi del consiglio; nei comuni con popolazione da 3.001 a 15.000 abitanti viene attribuito il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all’unità superiore qualora il numero dei seggi da assegnare contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

 

I restanti seggi sono assegnati alle altre liste e gruppi di liste con il c.d. Metodo D’Hondt, cioè dividendo la cifra elettorale di ogni lista e gruppo di liste per 1, 2, 3, 4 ecc., sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e scegliendo, quindi, fra i quozienti ottenuti, i più alti in numero pari a quello dei seggi da assegnare. Il Metodo D’Hondt si applica anche per determinare l’attribuzione dei seggi tra le liste all’interno dei gruppi di liste.

 

Spetta, di diritto, un seggio a tutti i candidati alla carica di sindaco non eletti, collegati a una lista o a un gruppo di liste che hanno ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi spettanti complessivamente al gruppo di liste.

 

Per individuare gli eletti alla carica di consigliere, all’interno di ogni lista i candidati sono disposti in una graduatoria decrescente secondo la rispettiva cifra individuale. La cifra individuale è costituita dal totale dei voti di preferenza ottenuti da ciascun candidato in tutte le sezioni del comune.

 

In caso di ammissione di un solo candidato alla carica di sindaco (disciplinato dall'articolo 71 della legge regionale 19/2013) è necessario in primo luogo accertare: a) se il candidato alla carica di sindaco ha riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti; b) se ha votato almeno il 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

 

Solo se sussistono entrambe le condizioni il sindaco viene proclamato eletto e si procede all'attribuzione dei seggi alla lista.

 

In considerazione della sostanziale omogeneità nel Friuli Venezia Giulia tra il sistema elettorale dei comuni sino a 15.000 abitanti e quello dei comuni con popolazione superiore, possono essere consultate, in quanto compatibili, le disposizioni e le sentenze raccolte in "Attribuzione dei seggi nei comuni con più di 15.000 abitanti".



normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 23 agosto 2000, n. 4586 >
    nel caso in cui, dopo lo svolgimento delle elezioni, intervenga una sentenza di annullamento del procedimento di ammissione di una delle due liste presentate, non è necessario procedere all'annullamento integrale delle elezioni, qualora la lista esclusa non abbia ottenuto la maggioranza e il numero di voti da questa raccolti non siano tali da poter modificare in modo rilevante, in una nuova votazione, il rapporto già conseguito con l’altra lista
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 7 marzo 2001, n. 1343 >
    l’articolo 60 del d.P.R. 570/1960 in base al quale, in caso di ammissione di una sola lista, alla stessa - qualora siano state raggiunte le prescritte percentuali di elettori e di voti validi - spettano tanti seggi quanti sono i suoi candidati, si applica anche nel caso in cui la presenza di una sola lista è conseguente a pronunce giurisprudenziali di annullamento dell’ammissione di altra lista che pure aveva già partecipato alle elezioni
  • CORTE COSTITUZIONALE, 8 febbraio - 2 maggio 2005, n. 173 >
    non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal governo in relazione all’articolo 3-ter, comma 3-bis, della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 14/1995, che prevede che, per determinare il quorum dei votanti nelle elezioni per il rinnovo degli organi dei comuni sino a 15.000 abitanti in cui è presente una unica lista ovvero un solo gruppo di liste collegate, non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune, quelli iscritti nell’anagrafe degli elettori residenti all’estero. La competenza legislativa della Regione Friuli Venezia Giulia in materia si fonda sull’art. 4, n. 1-bis dello Statuto speciale e l’introduzione di un regime speciale, ai fini del calcolo del quorum di partecipazione alle elezioni, persegue una logica di favore verso il puntuale rinnovo elettorale degli organi degli enti locali
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 4 marzo 2005, n. 856 >
    in caso di contemporaneità di più elezioni e in assenza di disposizioni nelle istruzioni ministeriali e nei modelli di verbale degli uffici di sezione, l’accertamento del numero dei votanti deve essere effettuato sottraendo al numero degli elettori presentatisi al seggio per votare, oltre che il numero degli elettori che non hanno riconsegnato la scheda o di quelli ai quali la scheda è stata ritirata perché il voto non è stato espresso nella cabina, anche il numero degli elettori che non hanno ritirato la sola scheda relativa alla votazione per la quale è effettuato il conteggio, con eventuali riflessi sul quorum funzionale da cui dipende la validità della votazione

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