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proclamazione degli eletti

Il procedimento elettorale si conclude con la proclamazione degli eletti.

 

Sulla base delle risultanze dei verbali delle sezioni elettorali un organo, sempre di natura temporanea e neutrale, compie le operazioni dei seggi e successivamente proclama gli eletti.

 

Nei comuni con un'unica sezione elettorale l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Ufficio elettorale della sezione. Nei comuni con un numero di sezioni elettorali compreso fra due e cinque l'assegnazione dei seggi e la proclamazione degli eletti sono effettuate dall'Adunanza dei presidenti di sezione, composta dai presidenti di tutti gli uffici di sezione. Nei comuni con più di cinque sezioni elettorali l'Adunanza è composta dai presidenti degli uffici delle prime cinque sezioni (articolo 24, commi 1 e 2, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19).

 

Per effetto della proclamazione, il sindaco neoeletto si insedia immediatamente e da quel momento è abilitato a compiere tutti gli atti di sua competenza (Consiglio di Stato - V Sezione, 31 luglio 2006, n. 4694). Il Sindaco, entro tre giorni dalla data del verbale di proclamazione degli eletti, rende noti i risultati delle elezioni mediante un avviso da pubblicare all'albo pretorio comunale (articolo 72, legge regionale 19/2013).

Il verbale di proclamazione degli eletti assume grande rilevanza anche ai fini del contenzioso elettorale. Infatti, è tale documento che deve essere impugnato, davanti al giudice amministrativo o a quello ordinario a seconda dei casi, in quanto ultimo atto del procedimento elettorale (Consiglio di Stato – V Sezione, 12 agosto 1991, n. 1114).



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