personale degli enti locali e lavoro straordinario

La disciplina del lavoro straordinario del personale dei comuni in occasione di consultazioni elettorali si rinviene nell’articolo 15 del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 8 e ss.mm.ii.. La norma, riferita al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello assegnato a supporto provvisorio, fissa, anche in deroga alle disposizioni vigenti, un limite medio di spesa per lo svolgimento del lavoro straordinario dei dipendenti comunali (applicabile ai soli comuni con più di cinque dipendenti) di 40 ore mensili pro capite sino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. Tale previsione è applicabile al periodo intercorrente tra il cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione ed il quinto giorno successivo alla stessa data. In caso di contemporaneità di elezioni, tali spese sono ripartite tra gli Enti interessati, fermo restando per lo Stato il vincolo del limite massimo da rimborsare a ciascun comune.
L’articolo 15 del decreto legge 8/1993 dispone che l’autorizzazione al lavoro straordinario dei dipendenti comunali deve essere adottata preventivamente rispetto all’effettivo svolgimento delle prestazioni, indicando i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi.
Le spese per straordinario relativo alle elezioni comunali sono da considerarsi spesa di personale e, pertanto, rientrano nel numeratore del rapporto per il calcolo del valore soglia relativo alla sostenibilità della spesa di personale. Riguardo la copertura e la corretta imputazione delle spese per lo straordinario elettorale delle elezioni comunali, si veda il parere del Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica della Regione, prot. n. 20108/P del 23 agosto 2021, il quale precisa che l’art. 18, comma 1, del CCRL del 1° agosto 2002 prevede che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all’art. 17 (Lavoro straordinario), ivi compreso il limite delle risorse finanziarie destinate al Fondo per il compenso del lavoro straordinario nell’anno 1998 (art. 17, comma 8). Ne consegue che, anche con riferimento alle elezioni comunali (e non solo per quelle con rimborso a carico del Ministero dell’interno o della Regione), i Comuni possono incrementare lo stanziamento degli straordinari con le risorse occorrenti per compensare il lavoro straordinario che si rende necessario per far fronte a tutti gli adempimenti correlati a tali consultazioni elettorali, atteso altresì che l’attività finalizzata a garantire il corretto svolgimento delle elezioni amministrative costituisce un servizio pubblico essenziale, necessario e indefettibile. Nell’ambito del Comparto unico FVG non risulta pertanto applicabile l’orientamento restrittivo espresso dall’ARAN e dal Ministero dell’interno, considerato che da una lettura interpretativa di quanto disposto dall’art. 18, comma 2, del CCRL del 1° agosto 2002, in ordine all’obbligo per gli enti locali di provvedere a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario, non emerge in alcun modo che le predette risorse debbano provenire necessariamente dall’esterno, cioè da enti terzi che provvedono a rimborsare l’ente per le spese elettorali (lo Stato o la Regione). In relazione alle pronunce di alcuni giudici del lavoro (ad esempio, Tribunale di Pordenone, sentenza n. 40/2018) nel Comparto unico FVG si ritiene sussista il diritto anche del personale incaricato di posizione organizzativa di ricevere il compenso per lavoro straordinario effettuato in occasione di tutte le tipologie di consultazioni elettorali, comprese quelle comunali.
Riguardo il personale assegnato a supporto provvisorio degli uffici elettorali dei comuni, si ricorda l’impossibilità di ricorrere al lavoro interinale. La somministrazione di lavoratori non è infatti utilizzabile per l’esercizio di funzioni nell’ambito delle competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo. È invece possibile ricorrere ad assunzioni a tempo determinato (T.A.R. Piemonte Torino sentenza n. 253 del 24/02/2012).
Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali non concorre al limite massimo individuale. Il compenso per lavoro straordinario non è dovuto al personale dirigenziale (in proposito: Corte dei conti - II Sezione, 13 maggio 2002, n. 158/A) e ai segretari comunali, ma può essere attribuito, come detto sopra, al personale della Categoria D, anche a quello cui sia stata affidata la titolarità dell'Ufficio elettorale del comune.
Il contratto collettivo regionale di lavoro prevede che, in occasione di consultazioni elettorali, il personale chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale ha diritto, oltre al relativo compenso, anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate, che è di una giornata quando le ore effettivamente rese sono pari o maggiori della durata della giornata lavorativa ordinaria (CCRL 1 agosto 2002, articolo 18, comma 3, come aggiunto dall’articolo 35, comma 1 del CCRL 26 novembre 2004).
Il Contratto collettivo regionale di lavoro, firmato il 26 novembre 2004 (articolo 35, commi 2 – 5), ha disciplinato inoltre la retribuzione dello straordinario elettorale dei lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale.

 



normativa

  • DECRETO-LEGGE 3 maggio 1976, n. 161 - articolo 2 >
    modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale per le elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali nonché norme per il rinvio delle elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali nei comuni nei quali si vota con il sistema maggioritario il cui quinquennio di carica scade il 12 giugno 1976

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 5 gennaio 2002, n. 43 >
    ai sensi dell’articolo 18, del D.L. 11/1992 (ora: articolo 15, comma 2, del D.L. 8/1993), non può essere liquidato il compenso per il lavoro straordinario del personale degli enti locali nel periodo elettorale in assenza di una preventiva deliberazione che individui i dipendenti e il numero delle ore autorizzate. Oltre che da ragioni di difesa degli equilibri di bilancio, la norma trova la sua ratio anche nel fatto che le procedure elettorali consentono una programmazione nel tempo dell’utilizzo delle risorse umane
  • CONSIGLIO DI STATO - VI Sezione - 7 marzo 2007, n. 1059 >
    legittimamente il Ministero dell'interno non ammette a rimborso le spese sostenute dal comune per l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per i segmenti temporali non coincidenti con il periodo elettorale
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Sardegna - Cagliari - II Sezione - 15 marzo 2007, n. 453 >
    il comune può pagare ai dipendenti le prestazioni di lavoro straordinario elettorale, sulla base della previa approvazione da parte della giunta dell'elenco del personale interessato, solo per i nominativi ivi contemplati e per il numero di ore stabilito. Prestazioni svolte in assenza di preventiva autorizzazione non possono essere liquidate, né un eventuale riconoscimento a posteriori dello svolgimento di tali ulteriori prestazioni può consentire il pagamento
  • CORTE DI CASSAZIONE - I Sezione - 18 giugno 2008, n. 16595 >
    in relazione alle spese elettorali che fanno carico al Ministero dell’interno, quest’ultimo effettua un controllo sui rendiconti dei comuni di tipo repressivo-sostitutorio che si concreta in una verifica di legittimità e di merito atta a controllare la funzionalizzazione delle spese stese alle attività connesse all’esercizio del diritto di voto
  • CONSIGLIO DI STATO - VI Sezione - 1 aprile 2009, n. 2040 >
    riguardo il rimborso da parte dello Stato per le spese relative allo straordinario elettorale, lo stesso è precluso solo nell’ipotesi di mancata presentazione nei termini del rendiconto alla Prefettura. Il quantum del rimborso non può eccedere i limiti disciplinati dall’art. 15, comma 1, del d.l. 8/93. Al comune spetta il rimborso anche se nella delibera di autorizzazione preventiva all’effettuazione dello straordinario non sono specificati i nominativi e il numero di ore che ognuno dei dipendenti effettuerà
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Piemonte - Torino - I Sezione - 24 febbraio 2012, n. 253 >
    la somministrazione temporanea di lavoro non è consentita per le posizioni di lavoro che comportano l’esercizio di funzioni nell’ambito delle competenze del Sindaco come Ufficiale di Governo, tra le quali rientrano le incombenze elettorali. I Comuni, se non possono supplire alle esigenze con il lavoro straordinario, devono assumere direttamente personale a tempo determinato
 
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