dimissioni dalla carica di consigliere e surroga

L’articolo 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che le dimissioni dalla carica di consigliere, non finalizzate allo scioglimento del consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’e nte nell'ordine temporale di presentazione. In alternativa, le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo (sull’ordine temporale delle deliberazioni di surroga si veda Consiglio di Stato – V Sezione, 17 luglio 2004, n. 5157). Il termine di dieci giorni ha natura acceleratoria e non perentoria (Consiglio di Stato - V Sezione, 17 febbraio 2006, n. 640).


Il seggio che per qualunque causa rimane vacante durante il quinquennio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto (articolo 73, comma 1, della legge regionale 19/2013). In caso di vacanza del seggio di consigliere attribuito al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto collegato ad un gruppo di liste, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista che, tra quelle collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi (articolo 73, comma 1, della legge regionale 19/2013).



normativa

circolari

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 7 ottobre 2003, n. 4239 >
    ai sensi dell’articolo 38, comma 8, del d.lgs. 267/2000, le dimissioni sono irrevocabili, non richiedono alcuna presa d’atto e sono immediatamente efficaci soltanto a decorrere dalla acquisizione del relativo documento al protocollo comunale
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 17 luglio 2004, n. 5157 >
    nel caso di presentazione di più di una dimissione dalla carica di consigliere, senza che sia raggiunto il quorum per lo scioglimento del consiglio, l’ordine di registrazione al protocollo determina quello delle deliberazioni di surroga
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Puglia - Lecce - I Sezione - 28 settembre 2005, n. 1144 >
    l'atto contestuale di dimissioni dei consiglieri ha natura di atto solidale collettivo che unifica una pluralità di dimissioni in un fine specifico e convenuto. Tali dichiarazioni sono valide per il raggiungimento della comune finalità, per cui l'invalidità di alcune rende inutile l’intero atto contestuale: in tal caso l’atto può essere reiterato dagli stessi consiglieri, non comportando le dimissioni ex articolo 141, T.U. 267/2000, le dimissioni dalla carica e la conseguente surroga
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Lombardia - Brescia - 28 febbraio 2006, n. 245 >
    la presentazione delle dimissioni dalla carica di consigliere non comporta ipso iure l'acquisizione in capo al primo dei non eletti dei diritti e delle prerogative connessi all'appartenenza all'organo elettivo e che, pertanto, l'aspirante non può pretendere di ricevere l'avviso di convocazione all’adunanza prima che sia adottata la delibera di surroga. Salvo l'obbligo di provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea per provvedere alla surroga, la cessazione dalla carica di consigliere non impedisce all'organo di funzionare nel frattempo
  • TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - Calabria - Reggio Calabria - I Sezione - 29 settembre 2006, n. 1595 >
    il consiglio deve procedere alla surroga entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nell’ordinamento non si rinviene alcun principio in base al quale la surroga deve avvenire nella prima seduta successiva alla presentazione delle dimissioni, piuttosto è desumibile il principio secondo cui nei dieci giorni successivi alle dimissioni il consiglio opera regolarmente anche se sprovvisto di un consigliere
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 14 dicembre 2006, n. 7405 >
    nel caso in cui le dimissioni presentate da oltre metà dei consiglieri non hanno effetto perché alcune non presentate personalmente e prive di firma autenticata, non possono essere considerate valide nei confronti dei consiglieri che le hanno presentate che, pertanto, non possono essere surrogati
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione - 12 giugno 2007, n. 3137 >
    è ammissibile la regolarizzazione (nel caso di specie: autenticazione della firma) delle dimissioni del consigliere anche se l’atto è già stato protocollato. Anche nel caso di dimissioni presentate da più consiglieri comunali congiuntamente, al fine di provocare lo scioglimento del consiglio comunale senza raggiungere lo scopo, l’atto di dimissioni dei singoli consiglieri mantiene il suo valore giuridico e legittimamente il consiglio procede alla surroga dei dimissionari
  • CONSIGLIO DI STATO - VI Sezione - 12 agosto 2009, n. 4936 >
    nel caso di dimissioni contestuali dalla carica, l’invalidità di uno solo degli atti di dimissione incide sulla validità dell’intero procedimento e non si può procedere alla surroga del consigliere le cui dimissioni siano regolari. Tuttavia, ciascun atto di dimissione individuale contestuale presentato ai fini dello scioglimento del consiglio comunale deve essere presentato ai sensi delle previsioni di cui all’articolo 38, del d.lgs. 267/2000. La mancata autenticazione delle firme dei consiglieri dimissionari può ritenersi sanata all’attestazione del segretario generale della loro apposizione alla sua presenza

per approfondire

 
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