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dimissioni dalla carica di consigliere e surroga

L’articolo 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che le dimissioni dalla carica di consigliere, non finalizzate allo scioglimento del consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell’e nte nell'ordine temporale di presentazione. In alternativa, le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo (sull’ordine temporale delle deliberazioni di surroga si veda Consiglio di Stato – V Sezione, 17 luglio 2004, n. 5157). Il termine di dieci giorni ha natura acceleratoria e non perentoria (Consiglio di Stato - V Sezione, 17 febbraio 2006, n. 640).


Il seggio che per qualunque causa rimane vacante durante il quinquennio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto (articolo 73, comma 1, della legge regionale 19/2013). In caso di vacanza del seggio di consigliere attribuito al candidato alla carica di sindaco non risultato eletto collegato ad un gruppo di liste, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista che, tra quelle collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi (articolo 73, comma 1, della legge regionale 19/2013).



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