verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione

Il verbale è l’atto probatorio delle operazioni svolte nel seggio dall’Ufficio elettorale di sezione, che vengono tutte registrate dal segretario (articolo 66, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) contemporaneamente al loro svolgimento.

Nel verbale vengono registrati tutti i reclami presentati, le proteste avanzate e le decisioni prese (articolo 53, comma 3, del d.P.R. 570/1960), nonché i voti contestati e le decisioni prese dal presidente (articolo 54, comma 2, del d.P.R. 570/1960).


Anche il risultato dello scrutinio è riportato nel verbale (articolo 70, comma 1, del d.P.R. 570/1960).

Con la firma del verbale da parte di tutti i componenti viene sciolta immediatamente l'adunanza dell’Ufficio elettorale di sezione (articolo 66, comma 4, del d.P.R. 570/1960). E’ illegittima la correzione del verbale, dopo la sua chiusura, tanto più se operata in una sede diversa dal seggio elettorale; l’illegittimità del verbale travolge, però, solo gli atti successivi alla correzione, non quelli antecedenti (Consiglio di Stato – V Sezione, 26 marzo 1996, n. 310).

Una copia del verbale è depositata nella segreteria del comune per garantirne la pubblicità per tutti gli elettori (articolo 66, comma 5, del d.P.R. 570/1960); l’altra copia, con gli allegati, è depositata presso il Servizio elettorale della Regione, se il comune ha un’unica sezione elettorale (articolo 66, comma 6, del d.P.R. 570/1960); nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti con più di una sezione elettorale, il verbale è consegnato al presidente della prima sezione che, dopo la proclamazione degli eletti da parte dell’Adunanza dei presidenti (articoli 66, comma 6, e 67, comma 1, del d.P.R. 570/1960), provvederà alla sua trasmissione al Servizio elettorale della Regione; nei comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti, la consegna avviene al Presidente dell’Ufficio centrale (articolo 70, comma 4, del d.P.R. 570/1960), che, sempre dopo la proclamazione degli eletti, provvede alla sua trasmissione (articolo 74, comma 6, del d.P.R. 570/1960) al Servizio elettorale della Regione.

Nel caso di elezione degli organi della provincia, mentre una copia viene sempre depositata presso la segreteria del comune, l’altra è inviata, per il tramite del presidente della prima sezione del comune, all’Ufficio elettorale circoscrizionale (articolo 20 della legge 8 marzo 1951, n. 122).

In caso di discordanza tra l'esemplare del verbale custodito dalla Prefettura (nel Friuli Venezia Giulia: dal Servizio elettorale della Regione) e quello conservato dal comune, è data prevalenza al primo (T.A.R. Calabria - Catanzaro, 30 marzo 2005, n. 490).



normativa

altra documentazione

giurisprudenza

  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 17 aprile 1973, n. 396 >
    i due esemplari in cui viene redatto il verbale dell’Ufficio elettorale di sezione costituiscono atti pubblici dotati della stessa efficacia probatoria e, pertanto, in mancanza dell’altro copia, legittimamente viene ordinato il sequestro dell’esemplare in possesso del comune per poter procedere alla proclamazione degli eletti
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 27 agosto 1976, n. 1133 >
    la mancanza, in alcune pagine del verbale, di qualche firma dei componenti l’Ufficio elettorale di sezione non inficia la sua validità se in genere tutte le pagine sono firmate da tutti i componenti, se figura sempre la firma del presidente o del vicepresidente, se in nessuna pagina figura un numero di firme inferiore al numero minimo fissato per la validità delle operazioni dell'Ufficio. È, infine, irrilevante se non sono autenticate le pagine riferite a operazioni che non hanno avuto luogo nella Sezione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 26 marzo 1996, n. 310 >
    è illegittima la correzione dei risultati elettorali già verbalizzati, e per di più effettuata in una sede diversa dal seggio elettorale; tale illegittimità travolge gli atti successivi del procedimento elettorale, ma non inficia quelli antecedenti
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 15 settembre 2001 n. 4830 >
    se non vi sono dubbi sulla genuinità del materiale elettorale, non costituiscono motivi di nullità delle operazioni elettorali la mancata corrispondenza delle due copie del verbale delle sezioni elettorali, e, in questi, tra il numero di votanti e le schede votate e residue, tra il numero dei votanti e la somma dei voti validi e delle schede bianche e nulle. In tali casi, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici, per rimediare agli errori compiuti dall'Ufficio elettorale di sezione, è possibile rinnovare il procedimento elettorale dal momento successivo alla chiusura delle votazioni
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 18 novembre 2003, n. 7320 >
    nessuna preclusione può derivare all’esperimento di nuove verifiche, sia in sede di autotutela da parte della pubblica amministrazione sia dinanzi al giudice amministrativo, dai verbali recanti i dati relativi alle preferenze derivanti dallo scrutinio delle schede elettorali. Infatti, l’atto pubblico fa prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e prova che la verifica documentale è stata eseguita, ma non fa anche fede delle valutazioni compiute dal pubblico ufficiale sulla documentazione esaminata e neppure esclude la possibilità di errori commessi in tale valutazione
  • CONSIGLIO DI STATO - V Sezione, 19 giugno 2006, n. 3593 >
    gli atti del procedimento elettorale (verbali, tabelle di scrutinio, schede di votazione), contenuti in plichi sigillati inaccessibili anche alla amministrazione depositaria e tenuti a disposizione dell’autorità preposta a dirimere le eventuali controversie elettorali che deve trovarli intatti, non sono accessibili al pubblico e non costituiscono oggetto del diritto di accesso ai sensi della l. 241/1990

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