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verbale delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione

Il verbale è l’atto probatorio delle operazioni svolte nel seggio dall’Ufficio elettorale di sezione, che vengono tutte registrate dal segretario (articolo 66, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570) contemporaneamente al loro svolgimento.

Nel verbale vengono registrati tutti i reclami presentati, le proteste avanzate e le decisioni prese (articolo 53, comma 3, del d.P.R. 570/1960), nonché i voti contestati e le decisioni prese dal presidente (articolo 54, comma 2, del d.P.R. 570/1960).


Anche il risultato dello scrutinio è riportato nel verbale (articolo 70, comma 1, del d.P.R. 570/1960).

Con la firma del verbale da parte di tutti i componenti viene sciolta immediatamente l'adunanza dell’Ufficio elettorale di sezione (articolo 66, comma 4, del d.P.R. 570/1960). E’ illegittima la correzione del verbale, dopo la sua chiusura, tanto più se operata in una sede diversa dal seggio elettorale; l’illegittimità del verbale travolge, però, solo gli atti successivi alla correzione, non quelli antecedenti (Consiglio di Stato – V Sezione, 26 marzo 1996, n. 310).

Una copia del verbale è depositata nella segreteria del comune per garantirne la pubblicità per tutti gli elettori (articolo 66, comma 5, del d.P.R. 570/1960); l’altra copia, con gli allegati, è depositata presso il Servizio elettorale della Regione, se il comune ha un’unica sezione elettorale (articolo 66, comma 6, del d.P.R. 570/1960); nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti con più di una sezione elettorale, il verbale è consegnato al presidente della prima sezione che, dopo la proclamazione degli eletti da parte dell’Adunanza dei presidenti (articoli 66, comma 6, e 67, comma 1, del d.P.R. 570/1960), provvederà alla sua trasmissione al Servizio elettorale della Regione; nei comuni con popolazione oltre i 15.000 abitanti, la consegna avviene al Presidente dell’Ufficio centrale (articolo 70, comma 4, del d.P.R. 570/1960), che, sempre dopo la proclamazione degli eletti, provvede alla sua trasmissione (articolo 74, comma 6, del d.P.R. 570/1960) al Servizio elettorale della Regione.

Nel caso di elezione degli organi della provincia, mentre una copia viene sempre depositata presso la segreteria del comune, l’altra è inviata, per il tramite del presidente della prima sezione del comune, all’Ufficio elettorale circoscrizionale (articolo 20 della legge 8 marzo 1951, n. 122).

In caso di discordanza tra l'esemplare del verbale custodito dalla Prefettura (nel Friuli Venezia Giulia: dal Servizio elettorale della Regione) e quello conservato dal comune, è data prevalenza al primo (T.A.R. Calabria - Catanzaro, 30 marzo 2005, n. 490).



normativa

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