Operazioni negli uffici di sezione

All'Ufficio di sezione è attribuita la competenza in ordine alle operazioni di votazione e di scrutinio.

 

L'Ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente, quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

 

Alle ore 16.00 del sabato antecedente i giorni di votazione l'Ufficio di sezione si costituisce per procedere alla autenticazione delle schede di votazione.

 

Nelle giornate dedicate alla votazione l'ufficio compie tutti i relativi adempimenti, costituiti principalmente dall'identificazione degli elettori e dalla loro ammissione al voto.

 

Chiuse le operazioni di votazione, l'ufficio effettua le operazioni di scrutinio; nei comuni con una sola sezione elettorale l'ufficio, terminato lo scrutinio, compie anche le operazioni di attribuzione dei seggi e procede alla proclamazione degli eletti.

 

Tutte le operazioni e le decisioni dell’ufficio sono riportate nel verbale, nel quale inoltre deve essere dato atto degli accertamenti effettuati al fine di dimostrare la regolarità delle operazioni.

 



 
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