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Operazioni negli uffici di sezione

All'Ufficio di sezione è attribuita la competenza in ordine alle operazioni di votazione e di scrutinio.

 

L'Ufficio elettorale di sezione è composto dal presidente, quattro scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e da un segretario.

 

Alle ore 16.00 del sabato antecedente i giorni di votazione l'Ufficio di sezione si costituisce per procedere alla autenticazione delle schede di votazione.

 

Nelle giornate dedicate alla votazione l'ufficio compie tutti i relativi adempimenti, costituiti principalmente dall'identificazione degli elettori e dalla loro ammissione al voto.

 

Chiuse le operazioni di votazione, l'ufficio effettua le operazioni di scrutinio; nei comuni con una sola sezione elettorale l'ufficio, terminato lo scrutinio, compie anche le operazioni di attribuzione dei seggi e procede alla proclamazione degli eletti.

 

Tutte le operazioni e le decisioni dell’ufficio sono riportate nel verbale, nel quale inoltre deve essere dato atto degli accertamenti effettuati al fine di dimostrare la regolarità delle operazioni.

 



Documentazione

Esempi

Normativa

Guida rapida

Verbale Ufficio elettorale di sezione