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Norme di coordinamento della finanza locale

La legge regionale 18/2015 al Capo I, del Titolo III, contiene tutte le disposizioni regionali in materia di coordinamento della finanza locale, riguardanti gli obiettivi di finanza pubblica posti a carico del sistema degli enti locali della Regione.
L'articolo 2, comma 2, della legge regionale 18/2015 prevede che gli enti locali del Friuli Venezia Giulia concorrono con la Regione e con lo Stato alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di collaborazione e coordinamento previsti dalla legislazione statale dai protocolli d'intesa fra Stato e Regione e nel rispetto degli obblighi europei.
L'articolo 18 della legge regionale 18/2015, aggiornato con la legge regionale 33/2015 dispone che gli enti locali sono tenuti a raggiungere i seguenti obiettivi:
a) conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese finali, secondo le modalità previste dalla normativa statale e nel rispetto dei protocolli d'intesa Stato-Regione;
b) ridurre il proprio debito residuo rispetto all'esercizio precedente;
c) assicurare un contenimento della spesa di personale rispetto alla media di uno specifico triennio.
L'articolo 20 disciplina le modalità attuative per il raggiungimento dell'obiettivo del "pareggio parziale di bilancio" che, dal 2016, sostituisce il precedente vincolo del patto di stabilità e crescita.
La legge costituzionale 1/2012 ha introdotto nella Costituzione il principio del pareggio di bilancio che non risponde solo ad esigenze di carattere finanziario, ma si pone anche l'obiettivo di inserire l'Italia nel percorso di una più piena integrazione europea, aderendo ai principi di equilibrio dei bilanci e di sostenibilità del debito pubblico.
Tutte le pubbliche amministrazioni vengono vincolate ad assicurare, in coerenza con l'ordinamento europeo, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
Il pareggio è un obiettivo la cui declinazione spetta esclusivamente allo Stato nell'esercizio della sua potestà primaria.
Con la legge 243/2012 è stata data attuazione al principio del pareggio di bilancio, con la previsione di una completa attuazione a decorrere dal 1° gennaio 2016, poi prorogata al 1° gennaio 2017.
Con la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), dal 2016 è stato introdotto un obiettivo di "pareggio parziale" di bilancio che prevede il conseguimento di un saldo non negativo tra entrate e spese finali.
Con la legge regionale 33/2015, modificando l'articolo 20 della LR 18/2015, sono state disciplinate le modalità attuative per il conseguimento del pareggio di bilancio e le regole dei patti di solidarietà orizzontali e verticali, introdotti dal legislatore statale, declinati a livello regionale, per favorire gli investimenti degli enti locali. Le regole prevedono la possibilità per la Regione di cedere spazi finanziari di spesa a favore degli enti locali del suo territorio con un contestuale peggioramento del proprio obiettivo di finanza pubblica.
 



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